Art. 502 – Codice civile – Pagamento dei creditori e dei legatari

Divenuto definitivo lo stato di graduazione [501 c.c.] o passata in giudicato [324 c.p.c.] la sentenza che pronunzia sui reclami, l'erede deve soddisfare i creditori e i legatari in conformità dello stato medesimo. Questo costituisce titolo esecutivo contro l'erede [474 c.p.c.].

La collocazione dei crediti condizionali non impedisce il pagamento dei creditori posteriori, sempre che questi diano cauzione [1179 c.c.].

I creditori e i legatari che non si sono presentati hanno azione contro l'erede solo nei limiti della somma che residua dopo il pagamento dei creditori e dei legatari collocati nello stato di graduazione [508 c.c.]. Questa azione si prescrive [2934 ss. c.c.] in tre anni dal giorno in cui lo stato è divenuto definitivo o è passata in giudicato [324 c.p.c.] la sentenza che ha pronunziato sui reclami, salvo che il credito sia anteriormente prescritto [495, 2934 ss. c.c.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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