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Art. 502 — Pagamento dei creditori e dei legatari

Art. 502 — Pagamento dei creditori e dei legatari

Divenuto definitivo lo stato di graduazione [ 501 c.c. ] o passata in giudicato [ 324 c.p.c. ] la sentenza che pronunzia sui reclami, l’erede deve soddisfare i creditori e i legatari in conformità dello stato medesimo. Questo costituisce titolo esecutivo contro l’erede [ 474 c.p.c. ].

La collocazione dei crediti condizionali non impedisce il pagamento dei creditori posteriori, sempre che questi diano cauzione [ 1179 c.c. ].

I creditori e i legatari che non si sono presentati hanno azione contro l’erede solo nei limiti della somma che residua dopo il pagamento dei creditori e dei legatari collocati nello stato di graduazione [ 508 c.c. ] . Questa azione si prescrive [ 2934 ss. c.c. ] in tre anni dal giorno in cui lo stato è divenuto definitivo o è passata in giudicato [ 324 c.p.c. ] la sentenza che ha pronunziato sui reclami, salvo che il credito sia anteriormente prescritto [ 495, 2934 ss. c.c. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 5401/2001

Il decreto con il quale, ai sensi dell’art. 104, comma 3, c.p.p., venga disposto il differimento dell’esercizio del diritto dell’indagato di conferire con il proprio difensore non deve essere notificato a quest’ultimo, non essendo un tale adempimento previsto dalla legge e deponendo in tal senso anche l’art. 36 att. c.p.p., il quale, proprio in considerazione della non autonoma impugnabilità del provvedimento in questione, prevede soltanto, ai fini della sua conoscenza, la semplice esibizione di esso, da parte del personale di custodia, al momento in cui venga fatta richiesta di colloquio.

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Cass. civ. n. 2873/1989

La qualità di erede legittimo spettante allo Stato (a differenza che nel vigore del codice del 1865) ai sensi degli artt. 565 e 586 del codice civile vigente, comporta che nei suoi confronti, nonostante alcune peculiarità della relativa successione (non necessità di accettazione, impossibilità di rinuncia, responsabilità intra vires hereditatis indipendentemente dalla accettazione con beneficio d’inventario), sia applicabile la norma del terzo comma dell’art. 502 c.c., la quale (in tema di eredità beneficiata) prevede che i creditori e i legatari non presentatisi possono agire contro l’erede – entro il termine prescrizionale di tre anni ivi indicato – nei limiti della somma residuata dopo il pagamento dei creditori e dei legatari collocati nello stato di graduazione.

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