Art. 527 – Codice civile – Sottrazione di beni ereditari
I chiamati all'eredità, che hanno sottratto o nascosto beni spettanti all'eredità stessa, decadono dalla facoltà di rinunziarvi e si considerano eredi puri e semplici, nonostante la loro rinunzia [476, 494 c.c.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 10804/2020
In tema di società cooperative edilizie, il socio che sia stato escluso può fare valere i vizi della relativa delibera soltanto mediante l'opposizione ex art. 2527 c.c., da proporre entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione; ne consegue che, nel giudizio avente ad oggetto la domanda di rilascio dell'immobile della società, abusivamente occupato dal detto socio, il giudice non può sindacare la legittimità del menzionato provvedimento di esclusione.
Cass. civ. n. 21348/2014
In tema di successioni "mortis causa", l'accettazione tacita di eredità prevista dall'art. 476 cod. civ. presuppone la volontà, effettiva o presupposta, del chiamato, a differenza dell'ipotesi di cui all'art. 527 cod. civ., che ne prescinde completamente e considera erede puro e semplice colui che sottrae o nasconde i beni ereditari, assolvendo ad una esigenza di garanzia dei creditori del "de cuius", ai quali non può essere opposto un esonero di responsabilità attraverso il beneficio d'inventario o la rinunzia.
Cass. civ. n. 5274/2006
Il giudice competente a provvedere sull'eredità giacente, ai sensi dell'art. 105 del d. lgs. n. 51 del 1998, è il tribunale in composizione monocratica, i provvedimenti del quale sono reclamabili in Corte d'Appello in applicazione della norma, di carattere generale, stabilità dall'art. 747 comma terzo cod. proc. civ.; ne consegue che, ove il tribunale disponga la cessazione della curatela a seguito della decadenza di un erede - genitore di figli minorenni - dalla rinunzia all'eredità, il relativo provvedimento, ancorchè adottato dal Tribunale "quale giudice tutelare" e non quale giudice funzionalmente competente per l'eredità giacente, è soggetto al reclamo sopraindicato e non a quello (ai sensi dell'art. 739 cod. proc. civ.) al tribunale in composizione collegiale, con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione avverso il provvedimento con il quale il tribunale, così adito, si dichiari incompetente.
Cass. civ. n. 6510/2004
Nell'ordinamento delle società cooperative attesa l'accentuata rilevanza dell'elemento personale che ad esse è propria e stante l'operatività della regola di buona fede nell'esecuzione di ogni rapporto contrattuale (ivi compresi quelli societari) è da ritenersi vigente (già prima dell'espressa previsione nel testo dell'art. 2516 c.c., novellato dal D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6) un generale principio di parità di trattamento dei soci da parte della società, il quale da intendersi in senso relativo, e cioè come parità di trattamento dei soci che si trovino, rispetto alla società, in eguale posizione attiene al modo in cui la società, e per essa i suoi amministratori e rappresentanti, è tenuta a comportarsi, definendo una regola di comportamento per gli organi sociali, la cui violazione, ove in fatto accertata, ben può esporre gli amministratori a responsabilità, ai sensi dell'art. 2395 c.c., applicabile alle cooperative in virtù dell'art. 2516 (ora art. 2519) c.c. (Enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di merito, la quale, in sede di giudizio di rinvio, aveva affermato la responsabilità degli amministratori di una cooperativa edilizia, per il fatto che essi, a fronte della situazione debitoria di alcuni soci, non avevano attivato contro di essi alcuna iniziativa recuperatoria del credito sociale, ma avevano invece sopperito al fabbisogno finanziario dell'ente accendendo ipoteche su beni destinati ad altri soci, i quali avevano già assolto ogni obbligo di pagamento).
Cass. civ. n. 5713/1990
La vendita «su documenti», di cui all'art. 1527 c.c., postula che sia già stato rilasciato il titolo rappresentativo della merce (da parte del depositario o del vettore), e, pertanto, non è configurabile quando il contratto venga concluso prima della formazione di quel titolo.
Cass. civ. n. 3482/1987
Nella compravendita di cose su lettera di trasporto aereo, la quale integra vendita su documenti ai sensi ed agli effetti degli artt. 1527 e ss. c.c. (configurando detta lettera un titolo rappresentativo della merce), i diritti inerenti alla riconsegna della merce, e, quindi, anche il diritto di far valere l'eventuale responsabilità risarcitoria del vettore, spettano al legittimo possessore del titolo (senza necessità di girata, ove detta lettera sia al portatore, come consentito dall'art. 964 c.n.), mentre è in proposito irrilevante che il pagamento del prezzi sia avvenuto a mezzo banca, secondo la previsione dell'art. 1530 c.c., considerato che la banca medesima riceve il titolo rappresentativo in qualità di delegata al pagamento, provvedendo poi a trasferirlo al compratore-delegante.
Cass. civ. n. 6412/1984
L'art. 527 c.c., secondo cui i chiamati all'eredità che hanno sottratto o nascosto i beni a questa spettanti, decadono dalla facoltà di rinunziarvi e si considerano eredi puri e semplici, nonostante la loro rinunzia, è applicabile non soltanto nei confronti del chiamato, il quale abbia commesso gli atti di sottrazione o di nascondimento prima della rinunzia all'eredità, ma anche nei confronti del chiamato il quale abbia posto in essere tali atti in un momento successivo, purché il diritto di accettare l'eredità non sia prescritto e questa non sia stata accettata da altri chiamati.
Cass. civ. n. 4388/1976
Sia la vendita su documenti, regolata dall'art. 1527 c.c., sia la vendita con pagamento del prezzo a mezzo banca di cui all'art. 1530 c.c. hanno ad oggetto merce rappresentata da titoli e si caratterizzano per il fatto che l'obbligo della consegna dei beni venduti è sostituito da quello della consegna dei titoli. La differenza fra le due ipotesi è che, nella prima, il compratore deve corrispondere il prezzo nel momento e nel luogo in cui avviene la consegna dei documenti (salvo patto o usi contrari), mentre nella seconda il pagamento del prezzo, dietro presentazione dei documenti, viene eseguito a mezzo banca.