Art. 494 – Codice civile – Omissioni o infedeltà nell’inventario

Dal beneficio d'inventario decade l'erede [493, 505, 509, 564 c.c.] che ha omesso in mala fede di denunziare nell'inventario beni appartenenti all'eredità [762 c.c.], o che ha denunziato in mala fede, nell'inventario stesso, passività non esistenti [484, 527 c.c.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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