Art. 528 – Codice civile – Nomina del curatore

Quando il chiamato non ha accettato l'eredità [460, 470 ss. c.c.] e non è nel possesso di beni ereditari [487 c.c.], il tribunale del circondario in cui si è aperta la successione [456 c.c.], su istanza delle persone interessate o anche d'ufficio, nomina un curatore dell'eredità [460, 529 ss. c.c.].

Il decreto di nomina del curatore, a cura del cancelliere, è pubblicato per estratto nel foglio degli annunzi legali della provincia e iscritto nel registro delle successioni [52, 53, art. 781 del c.p.c. c.p.c., 193].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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