10 Gen Art. 526 — Impugnazione per violenza o dolo
La rinunzia all’eredità si può impugnare solo se è l’effetto di violenza o di dolo [ 482, 483, 1324, 1434, 1435, 1439 c.c. ].
L’azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo [ 1442, 2934 c.c. ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 53720/2014
In tema di impugnazioni relative a misure cautelari personali, il pubblico ministero può introdurre nuovi elementi probatori a carico, all’udienza di riesame, ma il tribunale, al fine di assicurare la piena applicazione del contraddittorio, deve assegnare all’indagato un congruo termine a difesa, in difetto del quale si configura un’ipotesi di nullità ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen. in relazione all’assistenza del medesimo.
Cass. civ. n. 13735/2009
In tema di successioni ereditarie, benché l’art. 526 c.c. escluda l’impugnazione per errore della rinuncia all’eredità, ciò non impedisce che tale impugnazione sia ammessa in presenza di errore ostativo; detta fattispecie, peraltro, non ricorre quando la rinuncia sia avvenuta in base all’erronea convinzione di essere stato chiamato alla successione in qualità di erede legittimo anziché di erede testamentario, rimanendo tale ipotesi estranea a quella dell’errore sulla dichiarazione.
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