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Art. 809 — Norme sulle donazioni applicabili ad altri atti di liberalità

Art. 809 — Norme sulle donazioni applicabili ad altri atti di liberalità

Le liberalità anche se risultano da atti diversi da quelli previsti dall’articolo 769, sono soggette alle stesse norme che regolano la revocazione delle donazioni per causa d’ingratitudine [ 801 c.c. ] e per sopravvenienza di figli [ 803 c.c. ] nonché a quelle sulla riduzione delle donazioni per integrare la quota dovuta ai legittimari [ 553 ss. ].

Questa disposizione non si applica alle liberalità previste dal secondo comma dell’articolo 770 e a quelle che a norma dell’articolo 742 non sono soggette a collazione.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 13684/2014

L’art. 809 cod. civ., nell’indicare quali norme della donazione siano applicabili alle liberalità risultanti da atti diversi dalla donazione, va interpretato restrittivamente, nel senso che alle liberalità anzidette non si applicano tutte le altre disposizioni non espressamente richiamate. Ne consegue l’inapplicabilità dell’art. 778 cod. civ., che stabilisce i limiti al mandato a donare, al mandato a stipulare un “negotium mixtum cum donatione”.

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