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Art. 554 — Riduzione delle disposizioni testamentarie

Art. 554 — Riduzione delle disposizioni testamentarie

Le disposizioni testamentarie eccedenti la quota [ 537548 ] di cui il defunto poteva disporre [ 556 c.c. ] sono soggette a riduzione nei limiti della quota medesima [ 558, 2652 n. 8, 2690 n. 5 c.c. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 18280/2017

In tema di successione necessaria, ove la lesione della legittima sia determinata dall’alienazione a terzi, ad opera dell’erede o del legatario, di beni oggetto di disposizione testamentaria, legittimato passivo rispetto all’azione di riduzione esperita dal legittimario è soltanto il beneficiario della disposizione testamentaria lesiva della legittima, e non anche i possessori dei beni con cui questa deve essere reintegrata – i quali, al contrario, sono legittimati passivi rispetto alla domanda di restituzione conseguente al vittorioso esperimento della prima azione – avendo l’azione di riduzione comunque ad oggetto i beni appartenenti al “de cuius”, sebbene già alienati, atteso che l’effetto della pronunzia è comunque quello di rendere inefficace nei confronti del legittimario la disposizione lesiva, e ciò anche nei confronti degli eventuali terzi acquirenti, salvi, nei confronti di costoro, gli effetti derivanti dall’omessa trascrizione della domanda di riduzione, ex art. 2652, n. 8, c.c..

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Cass. civ. n. 9192/2017

L’azione di divisione ereditaria e quella di riduzione sono fra loro sostanzialmente diverse, perché la prima presuppone l’esistenza di una comunione tra gli aventi diritto all’eredità che, invece, non sussiste nella seconda, ove il “de cuius” ha esaurito il suo patrimonio in favore di alcuni di tali aventi diritto, con esclusione degli altri, mediante atti di donazione o disposizioni testamentarie. Ne consegue che la domanda di riduzione, pur potendo essere proposta in via subordinata rispetto a quella di divisione, la quale ha, rispetto alla prima, carattere pregiudiziale, non è implicitamente inclusa in quest’ultima sicché, se presentata per la prima volta nel corso del giudizio di scioglimento della comunione, va considerata come domanda nuova, stante la diversità di “petitum” e “causa petendi”.

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Cass. civ. n. 7237/2017

In tema di divisione ereditaria, poiché, ai fini dell’individuazione della domanda proposta, non può prescindersi dalla disamina congiunta della “causa petendi” e del “petitum”, se, sotto il primo profilo, la parte ha fatto riferimento alla possibilità di donazioni lesive della quota di legittima, non può ritenersi che sia stata proposta un’azione di riduzione ove il “petitum” rientri in quello dell’azione di divisione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che era stata proposta solo la domanda di divisione ereditaria, in quanto l’autonoma domanda di riduzione avrebbe dovuto essere formulata espressamente ed, inoltre, la parte aveva richiesto di includere nel patrimonio da dividere, oltre al “relictum”, anche il preteso “donatum”, risultato assicurato dal diverso istituto della collazione) .

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Cass. civ. n. 1884/2017

In tema di azione di riduzione per la reintegrazione della quota riservata ai legittimari, nell’ipotesi in cui il relativo obbligo di restituzione debba essere posto a carico di più persone, su un medesimo bene ad esse donato o attribuito per quote ideali, non è configurabile un obbligo solidale dei soggetti tenuti alla restituzione, atteso che, in ragione del carattere personale di tale azione, la riduzione deve operarsi in misura proporzionale all’entità delle rispettive attribuzioni ed i vari beneficiari sono, pertanto, tenuti a rispondere soltanto nei limiti ed in proporzione del valore di cui si riduce l’attribuzione o la quota a suo tempo conseguita da ciascuno di essi.

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Cass. civ. n. 24751/2013

Il giudicato che si forma sulla pronuncia di riduzione di disposizioni testamentarie non si estende nei confronti del legatario, il cui acquisto prescinde dall’accettazione e non dipende dalla situazione giuridica definita in quel processo.

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Cass. civ. n. 20143/2013

Il legittimario leso può rinunciare all’azione di riduzione delle disposizioni lesive della sua quota di riserva, anche tacitamente, purché in base ad un comportamento inequivoco e concludente, dovendosi tuttavia escludere che la mancata costituzione nel giudizio di scioglimento della comunione ereditaria, promosso da altro coerede, esprima di per sé la volontà della parte convenuta contumace di rinunciare a far valere, in separato giudizio, il suo diritto alla reintegrazione della quota di eredità riservatale per legge. In considerazione dell’autonomia e della diversità dell’azione di divisione ereditaria rispetto a quella di riduzione, il giudicato sullo scioglimento della comunione ereditaria in seguito all’apertura della successione legittima non comporta un giudicato implicito sulla insussistenza della lesione della quota di legittima, sicché ciascun coerede condividente, pur dopo la sentenza di divisione divenuta definitiva, può esperire l’azione di riduzione della donazione compiuta in vita dal “de cuius” in favore di altro coerede dispensato dalla collazione, chiedendo la reintegrazione della quota di riserva e le conseguenti restituzioni. In tema di successione necessaria, il diritto alla reintegrazione della quota, vantato da ciascun legittimario, è autonomo nei confronti dell’analogo diritto degli altri legittimari, spettando a ciascuno di essi solo una frazione della quota di riserva, sicché il giudicato sull’azione di riduzione promossa vittoriosamente da uno dei legittimari – se non può avere l’effetto di operare direttamente la reintegrazione spettante agli altri che abbiano preferito, pur essendo stati evocati nel processo di divisione contemporaneamente promosso, rimanere per questa parte inattivi – non preclude ad altro legittimario di agire separatamente, nell’ordinario termine di prescrizione, con l’azione di reintegrazione della quota di riserva per la parte spettantegli.

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Cass. civ. n. 14473/2011

In materia di successione testamentaria, il legittimario che propone l’azione di riduzione ha l’onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria nonché il valore della quota di legittima violata dal testatore. A tal fine, ha l’onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva oltre che proporre, sia pure senza l’uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibilità e la susseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal “de cuius”.

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Cass. civ. n. 368/2010

In materia di successione ereditaria, l’erede legittimario che sia stato pretermesso acquista la qualità di erede soltanto dopo il positivo esercizio dell’azione di riduzione; ne consegue che, prima di questo momento, egli non può chiedere la divisione ereditaria né la collazione dei beni, poiché entrambi questi diritti presuppongono l’assunzione della qualità di erede e l’attribuzione congiunta di un asse ereditario.

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Cass. civ. n. 27556/2008

Il legittimario pretermesso acquista la qualità di chiamato all’eredità solo dal momento della sentenza che accoglie la sua domanda di riduzione, rimuovendo l’efficacia preclusiva delle disposizioni testamentarie lesive della legittima, in sé non nulle né annullabili; consegue che, anteriormente all’accoglimento della domanda di riduzione, l’erede pretermesso non è legittimato a succedere al defunto nel rapporto processuale da questo instaurato, non essendo qualificabile come successore a titolo universale, ai sensi dell’art. 110 cod. proc. civ.

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Cass. civ. n. 12496/2007

Il legittimario totalmente pretermesso dall’eredità, che impugna per simulazione un atto compiuto dal de cuius a tutela del proprio diritto alla reintegrazione della quota di legittima, agisce in qualità di terzo e non in veste di erede, condizione che acquista solo in conseguenza del positivo esercizio dell’azione di riduzione, ai cui fini non è tenuto alla preventiva accettazione dell’eredità con beneficio di inventario. (Sulla base di tali principi la S.C. ha ritenuto che correttamente il giudice di merito avesse ritenuto inopponibile ai legittimari la sentenza, intervenuta fra il de cuius e l’erede, con la quale era stata accertato in favore di quest’ultimo l’usucapione del bene. Peraltro la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, in quanto, dopo aver escluso che nella fattispecie oggetto della sentenza di accertamento deli’ sucapione riconnesso gli estremi formali di una donazione, non aveva verificato se ricorressero quella della donazione indiretta).

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Cass. civ. n. 13429/2006

In tema di successione necessaria, l’individuazione della quota di riserva spettante alle singole categorie di legittimari ed ai singoli legittimari appartenenti alla medesima categoria va effettuata sulla base della situazione esistente al momento dell’apertura della successione e non di quella che si viene a determinare per effetto del mancato esperimento, per rinunzia o per prescrizione, dell’azione di riduzione da parte di qualcuno dei legittimari.

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Cass. civ. n. 27414/2005

L’azione di riduzione della disposizione testamentaria lesiva della quota di legittima ha natura personale, e, pertanto, nel relativo giudizio, non debbono essere convenuti, come litisconsorti necessari, tutti i legittimari, essendo necessaria la sola presenza in causa della persona che ha beneficiato della disposizione testamentaria che si assume lesiva.

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Cass. civ. n. 5323/2002

La riduzione della disposizione testamentaria conseguente all’accoglimento della domanda del legittimario che si ritenga leso nella sua quota di riserva, non derivando da un vizio di nullità dell’atto dispositivo, rende tale atto soltanto inefficace ex nunc nei confronti del legittimario vittorioso, sicché, fino a quando non sia intervenuta la pronuncia di accoglimento della domanda di riduzione, le disposizioni testamentarie o le donazioni lesive della quota di legittima esplicano la loro efficacia. Ne consegue che la controversia relativa all’azione di riduzione non si pone in rapporto di pregiudizialità necessaria con la domanda di rilascio di un bene oggetto di disposizione testamentaria suscettibile di riduzione in caso di accoglimento della domanda proposta dal legittimario che si ritenga leso, non potendosi comunque verificare il contrasto di giudicanti.

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Cass. civ. n. 14864/2000

L’esercizio dell’azione di divisione ereditaria comporta, come quello dell’azione di riduzione, la collazione e l’imputazione delle donazioni per accertare la consistenza del patrimonio ereditario, ma mentre la causa petendi della prima è la qualità di erede ed il petitum l’attribuzione della quota ereditaria, la causa petendi della seconda è la qualità di legittimario leso nella quota di riserva, e il petitum, pur senza necessità di usare formule sacramentali, la reintegra in essa, previa determinazione della disponibile, mediante riduzione delle disposizioni testamentarie o delle donazioni.

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Cass. civ. n. 3821/2000

L’azione di divisione e quella di riduzione sono nettamente distinte ed autonome (per oggetto e causa petendi, presupponendo la prima l’esistenza di una comunione ereditaria che si vuole sciogliere; ed essendo la seconda diretta al soddisfacimento dei diritti del legittimario indipendentemente dalla divisione. Ne consegue che la domanda di reintegra della quota di riserva non può ritenersi implicitamente contenuta in quella di divisione ed è preclusa, perché nuova, la sua proposizione per la prima volta in appello, pur essendo consentito al legittimario leso di chiedere cumulativamente nello stesso giudizio, sia la riduzione che la divisione.

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Cass. civ. n. 2093/2000

In tema di divisione ereditaria, chi agisce per lo scioglimento della comunione, non essendo terzo, in quanto subentra nella posizione del de cuius, trae da questa sia il diritto di agire per la dichiarazione della simulazione delle donazioni fatte ai coeredi, sia a richiedere la collazione, prevista al fine di assicurare in concreto la parità di trattamento fra i condividenti, riportando alla massa i beni donati ai coeredi del de cuius, a differenza dell’azione di riduzione, che mira unicamente a far ottenere al legittimario, titolare di un diritto proprio, riconosciutogli dalla legge, l’integrazione della quota di riserva spettantegli.

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Cass. civ. n. 4698/1999

L’azione personale di reintegrazione della quota di riserva non è un’azione spettante collettivamente ai legittimari ma è un’azione individuale che compete in via autonoma al singolo che si ritenga leso nella propria quota individuale di legittima e l’accertamento della lesione e della sua entità non deve farsi con riferimento alla quota complessiva riservata a favore di tutti i coeredi legittimari bensì alla quota di colui o coloro che si ritengono lesi; conseguentemente la riduzione delle disposizioni lesive e delle donazioni deve effettuarsi in relazione non all’eccedenza dalla quota disponibile verificatasi con riferimento alla quota complessiva di riserva ma in relazione all’effettiva entità delle lesioni individuali subite dai legittimari attori in riduzione; la reintegra deve poi essere effettuata con beni in natura, salvi i casi di cui all’art. 560, secondo e terzo comma c.p.c., senza che si possa procedere a imputazione del valore dei beni che è facoltà prevista per la sola collazione. (Nel caso di specie un legittimario aveva agito per la reintegra della quota nei confronti dei fratelli e coeredi che erano stati beneficiati con donazioni; il giudice di merito aveva determinato la lesione con riferimento alla quota di due terzi dell’intero riservata ai figli legittimi e naturali, ridotto le donazioni con riferimento all’eccedenza di tale quota e quindi proceduto a collazione con la forma dell’imputazione indicata dai condividendi e la S.C. ha annullato la decisione enunciando l’esposto principio).

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Cass. civ. n. 8529/1996

Stante l’autonomia del diritto del legittimario di esercitare l’azione personale di reintegrazione della quota di riserva, non è configurabile un litisconsorzio necessario fra tutti i legittimari in relazione alla stessa successione ereditaria, ma è richiesta soltanto la presenza in causa del legittimario e della persona che ha beneficiato dell’atto di liberalità o della disposizione testamentaria lesiva della legittima.

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Cass. civ. n. 7142/1994

La domanda di collazione proposta nel giudizio di divisione ereditaria con riguardo ai beni che si assumono donati in vita dal coerede con atto di alienazione simulato, non implica domanda di riduzione delle relative attribuzioni patrimoniali, diversi essendo sia il petitum, che nella prima ha per oggetto la ricomposizione, in modo reale, dell’asse ereditario, e nella seconda ha per oggetto la riduzione delle attribuzioni patrimoniali degli altri eredi, sia per la causa petendi, che nella domanda di collazione ha fondamento nel diritto dei coeredi discendenti di conseguire nella divisione proporzioni eguali e nella domanda di riduzione nel diritto alla quota di legittima. (Nella specie, la Corte Suprema ha confermato la decisione del merito che aveva ritenuto inammissibile, ai sensi dell’art. 1417 c.c., la prova testimoniale richiesta dagli eredi condividenti per dimostrare la simulazione delle cessioni).

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Cass. civ. n. 905/1978

L’accettazione dell’istituzione di erede universale non estingue o preclude nell’accettante legittimario il diritto avente a oggetto la quota di riserva né il suo esercizio, a meno che l’accettazione della chiamata più ampia abbia assunto, per le circostanze in cui è fatto o per le modalità da cui scaturisce, il valore di rinuncia alla situazione soggettiva collegata alla qualità di legittimatario. Pertanto — fuori dell’indicata ipotesi di rinuncia — il legittimatario, che ha accettato l’istituzione di erede universale, può, al fine di conseguite la quota di riserva, provare in giudizio con testimoni o mediante presunzioni, senza limiti, la simulazione assoluta del negozio dispositivo, lesivo di detta quota, posto in essere dal de cuius.

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