Art. 601 – Codice civile – Forme
Le forme ordinarie di testamento sono il testamento olografo [602 c.c.] e il testamento per atto di notaio.
Il testamento per atto di notaio è pubblico [603 c.c.] o segreto [604 ss., 607, 685 c.c.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 15417/2016
L'art. 36 c.c. stabilisce che l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi tra gli associati, che possono attribuire all'associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti, poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati, sicché, ove il giudice del merito accerti tale circostanza, sussiste la legittimazione attiva dello studio professionale associato - cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomo centro d'imputazione di rapporti giuridici - rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente conferente l'incarico, in quanto il fenomeno associativo tra professionisti può non essere univocamente finalizzato alla divisione delle spese ed alla gestione congiunta dei proventi.
Cass. civ. n. 11404/1996
Perché sia configurabile la legittimazione di una associazione professionale ad agire per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2601 c.c., è necessario che sussista in capo a tale associazione un interesse ulteriore e differenziato rispetto a quello del singolo imprenditore ad essa aderente, tale da consentire ad essa di agire anche e quest'ultimo non intenda farlo. La sussistenza di tale legittimazione presuppone quindi necessariamente il carattere plurioffensivo della condotta della quale si chiede la repressione, nel senso che essa, oltre a ledere l'interesse di uno o più imprenditori, deve implicare la diretta lesione dell'interesse specifico del quale l'associazione professionale è portatrice; non è pertanto ammissibile, ai sensi della norma citata, un'azione per la repressione della concorrenza sleale promossa da una associazione di categoria a tutela di un generico interesse alla correttezza del commercio. (Nella specie, la sentenza impugnata aveva ritenuto un'associazione di commercianti carente di legittimazione ad agire, ai sensi dell'art. 2601 c.c., nei confronti di un'impresa accusata di aver diffuso opuscoli atti a denigrare presso il pubblico altre imprese del settore. La S.C. ha confermato tale decisione in base al suddetto principio).
Cass. civ. n. 12103/1995
La pubblicazione della sentenza - prevista dall'art. 2600, comma 2, c.c. in caso di atti di concorrenza sleale compiuti con dolo o colpa - è un provvedimento autonomo che può essere disposto indipendentemente dall'esistenza (o dalla prova) di un danno attuale generico, trattandosi di rimedio che assolve ad una funzione riparatoria con riguardo a situazioni di pregiudizio specifico già verificatosi (quali il discredito), ovvero ad una funzione preventiva rispetto a quelle che potrebbero verificarsi in futuro.
Cass. civ. n. 9073/1995
Nel caso in cui un'associazione non riconosciuta, quale ente esponenziale di un determinato gruppo di imprenditori, abbia ottenuto, a norma degli art. 2570 c.c. e 2 R.D. 21 giugno 1942, n. 929, la registrazione di un marchio collettivo utilizzato dagli imprenditori associati, detta associazione, che non riveste la qualità di imprenditore e non ha lo scopo di tutelare interessi generali di categoria, ove vengano compiuti da terzi atti di abuso del marchio, mentre può ottenere ogni tutela di tipo reale nascente dalla violazione di tale diritto oltre che il risarcimento dei danni eventualmente derivanti da tale violazione, non è legittimata ad agire con l'azione di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2601 c.c.
Cass. civ. n. 2453/1973
Ancorché il conduttore che ne abbia assunto l'obbligo non abbia provveduto alla registrazione del contratto di locazione, sussiste l'obbligo del locatore di garantirgli il godimento della cosa locata in ipotesi di vendita dell'immobile; e pertanto, il locatore, qualora non abbia imposto al compratore il rispetto della locazione, risponde dei danni che il conduttore, licenziato dal compratore al quale il contratto di locazione non risulta opponibile, abbia subito. (Nella specie, il conduttore aveva sublocato l'immobile con il consenso del locatore ed era stato convenuto in giudizio dal subconduttore per il risarcimento dei danni che questi assumeva di avere sofferto per l'anticipato rilascio dell'immobile in conseguenza dell'inopponibilità del contratto di locazione all'acquirente).
Cass. civ. n. 3553/1968
I1 diritto al risarcimento dei danni, in virtù del disposto dell'art. 1601 c.c., deriva al conduttore dal solo fatto ch'egli venga licenziato dal terzo acquirente per essere la locazione priva di data certa anteriore al trasferimento. Tale diritto non riceve pregiudizio alcuno dal fatto che il conduttore non si opponga all'intimazione di licenza intimatagli dall'acquirente o rilasci volontariamente l'immobile a questo, non avendo valide ragioni per contrastarne la richiesta.