Art. 601 – Codice civile – Forme
Le forme ordinarie di testamento sono il testamento olografo [602 c.c.] e il testamento per atto di notaio.
Il testamento per atto di notaio è pubblico [603 c.c.] o segreto [604 ss., 607, 685 c.c.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Può riguarda anche te
- Se vuoi decidere davvero a chi andranno i tuoi beni, non basta affidarsi alle circostanze: serve un testamento.
- Il testamento olografo è il più utilizzato, ma anche il più esposto a contestazioni. Quello redatto dal notaio offre maggiori garanzie, ma comporta costi e formalità diverse.
- Un testamento può essere impugnato per incapacità, vizi della volontà o violazione della legittima, e il contenzioso successorio è tra i più frequenti nelle famiglie.
- Il testamento non è definitivo: può essere modificato o revocato in qualsiasi momento fino alla morte.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
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