Art. 685 – Codice civile – Effetti del ritiro del testamento segreto
Il ritiro del testamento segreto [604, 608 c.c.], a opera del testatore, dalle mani del notaio o dell'archivista [614, 617 c.c.] presso cui si trova depositato, non importa revocazione del testamento quando la scheda testamentaria può valere come testamento olografo [607 c.c.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 702/2018
Nel trasporto di cose, il mittente che domandi al vettore il risarcimento del danno patito in conseguenza della perdita della merce trasportata ha il solo onere di provare la perdita del carico ed il valore di esso, ma non anche di avere indennizzato il destinatario della merce per il mancato arrivo di questa a destinazione; spetta invece al vettore, onerato della prova del fatto impeditivo della pretesa risarcitoria, dimostrare che il mittente ha già percepito dal destinatario il prezzo della merce andata perduta o che il destinatario gliene ha chiesto la restituzione.
Cass. civ. n. 931/1995
In tema di contratto di trasporto di cose, l'esercizio del diritto di «contrordine» del mittente (art. 1685 c.c.), che non è soggetto ad una forma determinata, non richiede il consenso da parte di chi effettua la consegna, né il suo concorso nella formazione del nuovo documento di trasporto.
Cass. civ. n. 3054/1979
Nel contratto di trasporto di cose il mittente ha diritto di modificare, nel corso dell'esecuzione del contratto, le disposizioni già impartite al vettore in ordine alle modalità di pagamento da parte del destinatario dei crediti da cui è gravata la cosa trasportata. (Nella specie, pagamento per contanti o con assegno circolare invece dell'autorizzata accettazione di assegni di conto corrente).