Art. 607 – Codice civile – Validità del testamento segreto come olografo
Il testamento segreto, che manca di qualche requisito suo proprio [605 c.c.], ha effetto come testamento olografo, qualora di questo abbia i requisiti [602, 685 c.c.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 13742/2024
L'adesione di un nuovo soggetto ad un contratto di consorzio (ed in genere ad un contratto cd. aperto) si configura come modificazione soggettiva dell'originario contratto e deve avvenire secondo le modalità indicate nell'art 1332 c.c. e con l'osservanza della forma scritta stabilita per il contratto originario.
Cass. civ. n. 4208/1981
L'adesione di un soggetto ad un consorzio, comportando modificazione del contratto plurilaterale ex art. 2607 c.c., deve farsi, al pari della costituzione del consorzio (art. 2603 c.c.), per iscritto a pena di nullità. All'uopo non occorre la creazione di un unico documento, essendo sufficiente che attraverso uno o più atti scritti risultino i requisiti sostanziali, particolarmente quelli volitivi, riferibili a tutti i consorziati ed al soggetto aderente, idonei alla costituzione di nuove situazioni giuridiche.
Cass. civ. n. 1689/1964
La conversione di un tipo di testamento in un altro e ammissibile, come risulta dall'ipotesi - disciplinata nell'art. 607 cod. civ. - di validità del testamento segreto come olografo, solo quando in un determinato tipo di testamento, dichiarato nullo per vizio formale, sussistano tutte le altre formalità, nessuna esclusa perché possa in esso riconoscersi un'altra figura di testamento il testamento pubblico non può, pertanto, convertirsi in olografo perché l'olografo non richiede solo l'autenticità della firma, ma anche la redazione di tutto l'atto di pugno del testatore.