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Art. 608 — Ritiro di testamento segreto od olografo

Art. 608 — Ritiro di testamento segreto od olografo

Il testamento segreto [ 604, 605 c.c. ] e il testamento olografo [ [ [ n602cc ] c.c. ] che è stato depositato [ 620 c.c. ] possono dal testatore essere ritirati in ogni tempo dalle mani del notaio presso il quale si trovano [ 685c.c. ].

A cura del notaio si redige verbale della restituzione; il verbale è sottoscritto dal testatore, da due testimoni e dal notaio; se il testatore non può sottoscrivere, se ne fa menzione.

Quando il testamento è depositato in un pubblico archivio, il verbale è redatto dall’archivista e sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dall’archivista medesimo.

Della restituzione del testamento si prende nota in margine o in calce all’atto di consegna o di deposito.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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