Art. 608 – Codice civile – Ritiro di testamento segreto od olografo
Il testamento segreto [604, 605 c.c.] e il testamento olografo [[n602cc] c.c.] che è stato depositato [620 c.c.] possono dal testatore essere ritirati in ogni tempo dalle mani del notaio presso il quale si trovano [685c.c.].
A cura del notaio si redige verbale della restituzione; il verbale è sottoscritto dal testatore, da due testimoni e dal notaio; se il testatore non può sottoscrivere, se ne fa menzione.
Quando il testamento è depositato in un pubblico archivio, il verbale è redatto dall'archivista e sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dall'archivista medesimo.
Della restituzione del testamento si prende nota in margine o in calce all'atto di consegna o di deposito.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 12949/2025
La responsabilità verso i consorziati dei preposti al consorzio ex art. 2608 c.c., essendo regolata dalle norme sul mandato, tutela l'interesse diretto di ciascun consorziato alla preservazione del patrimonio consortile comune, attuato mediante la costituzione del fondo consortile ex art. 2614 c.c. composto dai conferimenti operati, per cui non è equiparabile a quella di cui all'art. 2393-bis c.c., che è finalizzata, invece, alla tutela del patrimonio sociale, sotto il profilo della conservazione dell'integrità del capitale sociale, con la quale i soci mirano a prevenire un eventuale depauperamento del patrimonio dell'ente o a ripristinare l'integrità patrimoniale della società; ne consegue, pertanto, la non sovrapponibilità tra l'azione ex art. 2393-bis c.c. con quella ex art. 2608 c.c., che affida esclusivamente ai consorziati il potere di agire nei confronti di detti preposti, e l'inconfigurabilità di un litisconsorzio necessario dal lato attivo.
Cass. civ. n. 2622/1983
La domanda con la quale il locatore richiede l'attribuzione del deposito cauzionale, effettuato dal conduttore in funzione di garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi incombenti a suo carico, qualora non possa essere ritenuta conseguenziale — per non essere il deposito stesso commisurato all'entità del corrispettivo dovuto — alla domanda di quantificazione del canone, resta soggetta alla disciplina ordinaria della competenza per valore.
Cass. civ. n. 1952/1980
L'obbligo del locatore di depositare in un conto bancario vincolato la cauzione versata dal conduttore, con accreditamento a quest'ultimo degli interessi maturati, previsto dall'art. 9 della L. 26 novembre 1969, n. 833, ha carattere imperativo, in quanto persegue finalità di ordine generale, tutelando il contraente più debole ed impedendo che la predetta cauzione, mediante i frutti, possa tradursi in un incremento del corrispettivo della locazione. Ne consegue la nullità della clausola contrattuale che autorizzi il locatore a trattenere presso di sé il deposito cauzionale.
Cass. civ. n. 646/1980
In tema di locazione, il deposito cauzionale versato dal conduttore ha carattere di pegno irregolare, in quanto la somma corrisposta a quel titolo passa in proprietà del locatore, e, una volta venuta meno, in forza dell'art. 4 della L. n. 841 del 1973 (che ha fissato in due mensilità di canone l'importo massimo di esso), la funzione di deposito per una parte della somma versata, il diritto del conduttore alla restituzione sorge dalla data della richiesta.
Cass. civ. n. 2523/1977
Giustamente il giudice del merito dichiara cessata la materia del contendere in una causa di risoluzione della locazione per avere l'inquilino, attraverso l'asportazione del mobilio, sottratto le garanzie idonee ad assicurare il pagamento della pigione, quando il locatore abbia in altro giudizio ottenuto lo sfratto per morosità.