Art. 623 – Codice civile – Comunicazioni agli eredi e legatari
Il notaio che ha ricevuto un testamento pubblico [603 c.c.], appena gli è nota la morte del testatore, o, nel caso di testamento olografo [602 c.c.] o segreto [604 c.c.], dopo la pubblicazione [620, 621 del c.c.], comunica l'esistenza del testamento agli eredi e legatari di cui conosce il domicilio o la residenza [43 c.c.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 5122/2018
In tema di contratto di affitto (nella specie, di azienda), il riequilibrio del piano contrattuale in conseguenza di un provvedimento autoritativo che abbia alterato l'originaria previsione negoziale, ai sensi dell'art. 1623 c.c., è legittimamente disposto dal giudice su richiesta della parte che risenta della perdita, con decorrenza dalla data di proposizione della domanda giudiziale, non potendo essere disposta l'applicazione retroattiva del rimedio in forza di un accertamento giudiziale ufficioso.