Art. 599 – Codice civile – Persone interposte

Le disposizioni testamentarie a vantaggio delle persone incapaci indicate dagli articoli 592, 593, 595, 596, 597 e 598 sono nulle anche se fatte sotto nome d'interposta persona[627].

Sono reputate persone interposte il padre, la madre, i discendenti e il coniuge della persona incapace, anche se chiamati congiuntamente con l'incapace [323378, 738740, 779 ss., art. 2728 del c.c. c.c.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Corte cost. n. 153/1979

Sono illegittimi gli artt. 595 c.c., peraltro abrogato dall'art. 196 della legge 19 maggio 1975, n. 151, e 599 c.c. nella parte in cui quest'ultima disposizione richiama il predetto art. 595.

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