Art. 632 – Codice civile – Determinazione di legato per arbitrio altrui
È nulla la disposizione che lascia al mero arbitrio dell'onerato o di un terzo [664, 1349, 1473 c.c.] di determinare l'oggetto o la quantità del legato [664 c.c.].
Sono validi i legati fatti a titolo di rimunerazione per i servizi prestati al testatore [770 c.c.], anche se non ne sia indicato l'oggetto o la quantità.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 21543/2024
A seguito dell'irrevocabilità della sentenza di condanna, nel caso in cui le indagini difensive funzionali all'eventuale richiesta di revisione comportino un intervento dell'autorità giudiziaria, è, in generale, competente a provvedere il giudice dell'esecuzione, pur in assenza di specifica previsione nelle disposizioni di cui agli artt. 665 e ss. cod. proc. pen., disciplinanti la fase esecutiva.
Cass. civ. n. 8803/2024
E' inammissibile il ricorso per cassazione proposto personalmente dal condannato avverso l'ordinanza con cui la Corte di appello abbia dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di revisione della sentenza di condanna, in quanto il novellato art. 613 cod. proc. pen. ha imposto un requisito soggettivo di legittimazione valevole per qualsiasi ipotesi di ricorso per cassazione.
Cass. civ. n. 191/1970
La norma di cui all'art. 632, comma primo, c.c., che commina la nullità della disposizione testamentaria, che lascia al mero arbitrio dell'onerato o di un terzo la determinazione dell'oggetto e della quantità del legato non è estensibile all'ipotesi della scelta della data della prestazione, ancorché possa riflettersi sul quantum.