Art. 632 – Codice civile – Determinazione di legato per arbitrio altrui

È nulla la disposizione che lascia al mero arbitrio dell'onerato o di un terzo [664, 1349, 1473 c.c.] di determinare l'oggetto o la quantità del legato [664 c.c.].

Sono validi i legati fatti a titolo di rimunerazione per i servizi prestati al testatore [770 c.c.], anche se non ne sia indicato l'oggetto o la quantità.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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Cass. civ. n. 191/1970

La norma di cui all'art. 632, comma primo, c.c., che commina la nullità della disposizione testamentaria, che lascia al mero arbitrio dell'onerato o di un terzo la determinazione dell'oggetto e della quantità del legato non è estensibile all'ipotesi della scelta della data della prestazione, ancorché possa riflettersi sul quantum.

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