Art. 658 – Codice civile – Legato di credito o di liberazione da debito
Il legato di un credito o di liberazione da un debito ha effetto per la sola parte del credito o del debito che sussiste al tempo della morte del testatore.
L'erede è soltanto tenuto a consegnare al legatario i titoli del credito legato che si trovavano presso il testatore [1237, 1262 c.c.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 23404/2022
In tema di successioni, il legato di "liberazione da debito" di cui all'art. 658, comma 1, c.c. (c.d. "legatum liberationis"), attribuendo al legatario il diritto di credito vantato nei suoi confronti dal testatore, comporta l'estinzione dell'obbligazione per confusione in quanto determina la riunione, nella stessa persona, della qualità di creditore e di debitore, pur distinguendosi dalla fattispecie della remissione ex art. 1236 c.c., in quanto, essendo una disposizione liberale a titolo particolare in favore del debitore e configurandosi come negozio unilaterale non recettizio, produce l'effetto della liberazione del legatario immediatamente all'apertura della successione. Tale efficacia viene, tuttavia, meno con effetto "ex nunc" nei confronti del legittimario che abbia ottenuto la riduzione della disposizione testamentaria che lo contiene, con la conseguenza che il credito del testatore verso il legatario, venendo meno l'effetto estintivo, può essere incluso nella porzione della divisione assegnata per soddisfare il legittimario vittorioso.
Cass. civ. n. 7283/2021
Il notaio incaricato della redazione e autenticazione di un contratto di compravendita immobiliare non può limitarsi ad accertare la volontà delle parti e sovrintendere alla compilazione dell'atto ma deve compiere l'attività necessaria ad assicurarene serietà e certezza degli effetti tipici e risultato pratico perseguito ed esplicitato dalle dette parti, poiché contenuto essenziale della sua prestazione professionale è l'obbligo di informazione e consiglio. In particolare, egli è tenuto a compiere una verifica di natura tecnica ed essenzialmente giuridica che ricomprende anche la stabilità o meno nel tempo dei titoli giudiziali trascritti, dovendo acquisire informazioni presso la conservatoria dei registri immobiliari sulla loro definitività.
Cass. civ. n. 23945/2020
Colui il quale abbia acquistato un immobile mediante scrittura privata non autenticata, al fine di rendere opponibile tale acquisto ai terzi, deve esperire l'azione di accertamento giudiziale dell'autenticità delle sottoscrizioni, trascrivendo la domanda ex art. 2652, n. 3 c.c., ed, ottenuta la pronuncia favorevole, deve trascrivere la scrittura privata, divenuta titolo idoneo ex art. 2657 c. c. - trascrizione necessaria anche nella prospettiva dell'usucapione decennale ex art. 1159 c.c. - presentandola in originale o in copia autentica al Conservatore dei registri immobiliari, ex art. 2658 c.c.
Cass. civ. n. 20870/2019
In tema di appalto, sussistendo, ai sensi dell'art. 1658 c.c., la presunzione che la materia necessaria a compiere l'opera venga fornita dall'appaltatore, incombe sul committente l'onere di provare di aver venduto i materiali all'appaltatore, anche ai fini dell'incidenza di tale circostanza sulla determinazione del corrispettivo dell'appalto.
Cass. civ. n. 468/2014
In tema di appalto, sussistendo, ai sensi dell'art. 1658 cod. civ., la presunzione che la materia necessaria a compiere l'opera venga fornita dall'appaltatore, incombe sul committente l'onere di provare di aver venduto i materiali all'appaltatore, anche ai fini dell'incidenza di tale circostanza sulla determinazione del corrispettivo dell'appalto.
Cass. civ. n. 14358/2013
La disposizione testamentaria con cui il testatore abbia lasciato ad un legatario le somme ricavabili dalla vendita dei beni mobili presenti nella propria abitazione alla data dell'apertura della successione, nonché le somme risultanti a credito su un conto corrente bancario sempre al momento della sua morte, ha natura non di legato di genere, ma di legato di specie in relazione alla percezione di quei determinati importi, essendo evidente l'intenzione del "de cuius" di considerare il denaro, quanto al primo oggetto, come espressione della monetizzazione del suo patrimonio mobiliare, e di attribuire, col secondo lascito, non già un qualche ammontare di numerario, quanto il diritto di esigere il capitale e gli interessi presenti in conto in un certo momento.
Cass. civ. n. 470/2010
L'appaltatore risponde dei difetti dell'opera quando accetti senza riserve i materiali fornitigli dal committente, sebbene questi presentino vizi o difformità riconoscibili da un tecnico dell'arte o non siano adatti all'opera da eseguire ed i difetti denunziati dal committente derivino da quei vizi o da quella inidoneità.
Cass. civ. n. 252/1996
Nell'ipotesi in cui l'impresa produttrice di un materiale, che l'appaltatore si è obbligato con il committente ad utilizzare nell'esecuzione dell'appalto, si obblighi a sua volta con il committente stesso a garantire per difformità vizio difetti il risultato dell'opera realizzata con il materiale da lei prodotto, si crea tra i due contratti un rapporto di accessorietà e, nel caso che sorga controversia tra impresa produttrice e committente per il cattivo risultato dell'opera, l'onere probatorio sarà ripartito in modo che il committente, che agisce per l'adempimento di una obbligazione, dovrà provare i fatti costitutivi della stipulazione dei due contratti e dell'esistenza di difformità, vizi o difetti dell'opera, mentre chi ha garantito dovrà provare il fatto impeditivo della mancata utilizzazione del materiale da parte dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c.
Cass. civ. n. 4882/1981
Poiché a norma dell'art. 1658 c.c. la materia necessaria a compiere l'opera si presume fornita dall'appaltatore, incombe al committente, il quale deduca di avere fornito tale materia, di dare la relativa prova.
Cass. civ. n. 1823/1974
Nell'appalto mobiliare, quando la materia è fornita dall'appaltatore, la proprietà della res nova passa al committente solo con l'accettazione o con un comportamento equipollente.