Art. 668 – Codice civile – Adempimento del legato
Se la cosa legata è gravata da una servitù [1027 c.c.], da un canone o da altro onere inerente al fondo, ovvero da una rendita fondiaria [1863, 1869 c.c.], il peso ne è sopportato dal legatario.
Se la cosa legata è vincolata per una rendita semplice [1863 ss. c.c.], un censo o altro debito dell'eredità, o anche di un terzo, l'erede è tenuto al pagamento delle annualità o degli interessi e della somma principale, secondo la natura del debito, qualora il testatore non abbia diversamente disposto [374, 756 c.c.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 13879/2023
L'opposizione tardiva alla convalida di sfratto, dopo la fase rescindente, che deve acclarare il suo presupposto di ammissibilità, ovvero la mancata conoscenza del giudizio da parte dell'intimato, dà luogo allo svolgimento di un ordinario giudizio di cognizione, con la conseguenza che, in presenza di una notificazione inesistente, l'intimato che abbia conoscenza dell'intimazione, se intende sottrarsi all'efficacia del provvedimento di convalida, deve proporre opposizione nel termine di cui al all'art. 668, comma 2, c.p.c., atteso che la previsione della irregolarità della notificazione, come causa della mancata tempestiva conoscenza della stessa, comprende anche le ipotesi di inesistenza.
Cass. civ. n. 6674/1981
La disciplina degli oneri inerenti al legato prevista nelle due ipotesi contemplate dall'art. 668 c.c. non è applicabile al credito del professionista per prestazione d'opera riguardante la cosa legata, atteso che per tale credito non ricorre né l'inerenza alla res altrui, rispetto a cui l'opus si sia estrinsecata, né la relazione di garanzia (eccettuata quella generica ex art. 2740 c.c.) della res medesima con l'aspettativa di soddisfazione del creditore, sicché la corrispondente obbligazione può essere trasmessa al legatario (in luogo dell'erede) soltanto attraverso l'istituzione modale, sotto forma di onere.