Art. 669 – Codice civile – Frutti della cosa legata

Se oggetto del legato è una cosa fruttifera [820, 821 c.c.], appartenente al testatore al momento della sua morte, i frutti o gli interessi sono dovuti al legatario da questo momento.

Se la cosa appartiene all'onerato o a un terzo [651 c.c.], ovvero se si tratta di cosa determinata per genere o quantità [653 c.c.], i frutti o gli interessi sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale [163 c.p.c.] o dal giorno in cui la prestazione del legato è stata promessa, salvo che il testatore abbia diversamente disposto.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Può riguarda anche te

  • Se vuoi decidere davvero a chi andranno i tuoi beni, non basta affidarsi alle circostanze: serve un testamento.
  • Il testamento olografo è il più utilizzato, ma anche il più esposto a contestazioni. Quello redatto dal notaio offre maggiori garanzie, ma comporta costi e formalità diverse.
  • Un testamento può essere impugnato per incapacità, vizi della volontà o violazione della legittima, e il contenzioso successorio è tra i più frequenti nelle famiglie.
  • Il testamento non è definitivo: può essere modificato o revocato in qualsiasi momento fino alla morte.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Massime correlate

Cass. civ. n. 25155/2010

In tema di legato, poiché il legatario acquista la proprietà del bene, ai sensi dell'art. 649 c.c., fin dal momento dell'apertura della successione, con la medesima decorrenza sono a lui dovute, altresì le somme corrispondenti alla fruttificazione dell'immobile, in caso di sua ritardata od omessa consegna.

Cass. civ. n. 110/2009

Qualora la domanda di pagamento degli interessi legali sulla somma capitale, chiesta a titolo di legato avente per oggetto una somma di pari importo, non sia stata espressamente formulata dall'attore con riferimento anche alla disciplina di cui all'art. 669 cod. civ. - prevedente la decorrenza dei medesimi interessi dall'apertura della successione - gli interessi legali devono intendersi richiesti dalla data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio; ne consegue che, a norma dell'art. 10 secondo comma cod. proc. civ., per la determinazione del valore della causa ai fini della competenza, ci si deve riferire alla sola somma richiesta a titolo di capitale.

Ricerca articolo

Ricerca altre sentenze

La norma fornisce solo il quadro generale

L’applicazione al tuo caso richiede l’analisi della giurisprudenza più recente e rilevante, oltre alla verifica della tua situazione concreta

Non affidarti solo all’intelligenza artificiale