Art. 669 – Codice civile – Frutti della cosa legata

Se oggetto del legato è una cosa fruttifera [820, 821 c.c.], appartenente al testatore al momento della sua morte, i frutti o gli interessi sono dovuti al legatario da questo momento.

Se la cosa appartiene all'onerato o a un terzo [651 c.c.], ovvero se si tratta di cosa determinata per genere o quantità [653 c.c.], i frutti o gli interessi sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale [163 c.p.c.] o dal giorno in cui la prestazione del legato è stata promessa, salvo che il testatore abbia diversamente disposto.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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