Art. 675 – Codice civile – Accrescimento tra collegatari

L'accrescimento ha luogo anche tra più legatari [649 ss. c.c.] ai quali è stato legato uno stesso oggetto, salvo che dal testamento risulti una diversa volontà [688 c.c.] e salvo sempre il diritto di rappresentazione [467 c.c.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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