Art. 649 – Codice civile – Acquisto del legato
Il legato si acquista [17, 483 c.c.] senza bisogno di accettazione [459, 2648 c.c.], salva la facoltà di rinunziare [519, 650 c.c.].
Quando oggetto del legato è la proprietà di una cosa determinata [654] o altro diritto appartenente al testatore [651 c.c.], la proprietà o il diritto si trasmette dal testatore al legatario al momento della morte del testatore [2648 c.c.].
Il legatario però deve domandare all'onerato il possesso [1140 c.c.] della cosa legata, anche quando ne è stato espressamente dispensato dal testatore [499 c. 3, 622, 672 c.c.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 33856/2024
Non opera il divieto di "bis in idem", in caso di procedimento penale per il reato di peculato nei confronti del notaio che si sia appropriato delle somme versate dai clienti per adempiere l'imposta di registro, dopo l'irrogazione nei confronti del medesimo delle sanzioni amministrative per l'omesso versamento di detta imposta. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi - condotta, evento, nesso causale - e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona).
Cass. civ. n. 29188/2024
La preclusione derivante dal giudicato formatosi sul medesimo fatto, risolvendosi in un "error in procedendo", è deducibile nel giudizio di cassazione a condizione che la decisione della relativa questione non comporti la necessità di accertamenti di fatto, nel qual caso la stessa deve essere proposta al giudice dell'esecuzione.
Cass. civ. n. 23954/2024
In tema di sequestro preventivo, la riqualificazione giuridica del fatto, da parte dal tribunale del riesame, in termini diversi da come contestato nell'incolpazione formulata dal pubblico ministero e recepita nel provvedimento genetico, non determina la mutazione dello stesso, né comporta l'illegittimità del provvedimento, conservando l'anzidetto giudicante, in una fase fluida come quella delle indagini preliminari, il potere-dovere di accedere, pur nei limiti degli elementi dedotti nella richiesta, all'inquadramento giuridico ritenuto più appropriato. (Fattispecie in cui la Corte ha giudicato immune da censure la riqualificazione in termini di riciclaggio, effettuata in sede di impugnazione cautelare, di un fatto originariamente contestato come ricettazione).
Cass. civ. n. 23216/2024
In tema di ricorso per cassazione, è deducibile quale violazione di legge il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con reato già giudicato quando la relativa questione sia divenuta attuale solo all'esito del giudizio di appello. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di appello che, nel ritenere coperta da precedente giudicato parte della condotta di cui all'art. 570 bis cod. pen. ascritta all'imputato, lo aveva condannato per quella ascritta al periodo successivo senza valutare la continuazione con il reato già giudicato).
Cass. civ. n. 20245/2024
In tema di misure cautelari reali, il principio del "ne bis in idem" non preclude al pubblico ministero, in pendenza dei termini per proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento di annullamento di un decreto di sequestro preventivo e prima del deposito della relativa motivazione, di richiedere l'adozione di un nuovo vincolo cautelare sui medesimi beni, a condizione che lo stesso si determini a non coltivare il rimedio impugnatorio, in quanto la contemporanea pendenza delle due iniziative cautelari contrasta con il divieto di "bis in idem". (In motivazione, la Corte ha chiarito che la verifica della litispendenza deve avvenire, con giudizio "ex post", al momento in cui è assunta la seconda iniziativa cautelare, con conseguente annullamento del secondo provvedimento per violazione dell'anzidetta regola processuale in caso di riscontrata coesistenza delle due iniziative).
Cass. civ. n. 17641/2024
L'esimente prevista dall'art. 649 cod. pen. trova applicazione anche in relazione al delitto di autoriciclaggio, atteso che esso, pur se posto a salvaguardia dell'ordine economico, è diretto a tutelare anche il patrimonio.
Cass. civ. n. 17014/2024
In tema di divieto di "bis in idem", l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona, sicché non opera il suddetto divieto nel caso di sentenza irrevocabile di condanna per associazione mafiosa e di altro procedimento intentato per associazione di narcotraffico finalizzata all'agevolazione del medesimo clan mafioso.
Cass. civ. n. 15125/2024
In tema di misure cautelari reali, l'annullamento di un decreto di sequestro preventivo per totale assenza di motivazione in ordine al "periculum in mora" non osta all'emissione, nei confronti della medesima persona, di un nuovo vincolo avente ad oggetto lo stesso bene, posto che il giudicato cautelare non si forma nel caso in cui, in sede di annullamento, non sia stata espressa alcuna valutazione, pur se solo incidentale o implicita, circa i presupposti richiesti per l'emissione della misura.
Cass. civ. n. 10245/2024
In tema di impugnazioni cautelari reali, la preclusione del giudicato cautelare, derivante da una precedente pronuncia del tribunale del riesame sul disposto sequestro preventivo, concerne le sole questioni dallo stesso trattate, in quanto formalmente dedotte, nonché quelle con queste ultime inscindibilmente connesse, essendo preordinata ad evitare ulteriori interventi giudiziari in assenza di una modifica della situazione di riferimento, sicché può essere superata solo laddove intervengano elementi nuovi che alterino il quadro precedentemente definito.
Cass. civ. n. 9375/2024
La revoca della misura cautelare inflitta al magistrato, una volta formatosi il c.d. "giudicato cautelare" in ordine ai fatti contestati e alla loro gravità, presuppne l'esplicita considerazione di elementi caratterizzati da novità, che non siano già stati oggetto di apprezzamento, neppure su un piano di derivazione logica da quelli già esaminati in sede di applicazione della misura o di sua impugnazione, e che, valutati unitariamente, siano idonei a suffragare l'affievolimento delle esigenze cautelari, non rilevando ex se il mero decorso del tempo.
Cass. civ. n. 8669/2024
La preclusione processuale determinata dal cosiddetto "giudicato cautelare" opera solo nel caso in cui via sia stato un effettivo apprezzamento, in fatto o in diritto, del materiale probatorio e dell'imputazione provvisoria, non conseguendo, invece, tale effetto alle decisioni che definiscono l'incidente cautelare in relazione ad aspetti meramente procedurali. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione con la quale il tribunale del riesame aveva ritenuto operante la preclusione in relazione all'impugnazione di un'ordinanza applicativa di misura cautelare personale in quanto preceduta da altra impugnazione proveniente dal medesimo indagato, inoltrata a mezzo di posta elettronica e dichiarata inammissibile per mancanza della firma digitale del difensore).
Cass. civ. n. 5887/2024
Sussiste concorso materiale, e non assorbimento, tra il delitto di rapina e quello di danneggiamento, nel caso in cui l'alterazione, il deterioramento o la distruzione del luogo di custodia di un bene sia seguito dalla violenza alla persona, posto che solo il furto semplice, e non anche quello aggravato dalla violenza sulle cose, costituisce elemento costitutivo del delitto di rapina. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la contestazione dei reati di tentata rapina impropria e di danneggiamento a fronte della condotta di un imputato che, dopo avere infranto il deflettore di un'autovettura, tentava di impossessarsi di una sacca custodita al suo interno, non riuscendovi per l'intervento della persona offesa, nei cui confronti usava, poi, violenza onde assicurarsi l'impunità).
Cass. civ. n. 4193/2024
E' configurabile il delitto di autoriciclaggio anche nel caso in cui il delitto presupposto non è punibile, ex art. 649 cod. pen., in ragione della qualità soggettiva del suo autore, essendo sufficiente la dimostrazione che il bene sia stato appreso, in origine, con condotta oggettivamente illecita, purché i vincoli che rendono operativa l'esimente, ove di natura civile (matrimonio, unione civile), siano rescissi nel momento in cui il delitto derivato è commesso. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente il "fumus" del delitto di autoriciclaggio sul rilevo che il trasferimento di un quadro illecitamente appreso era avvenuto quando il vincolo matrimoniale era già stato sciolto).
Cass. civ. n. 3613/2024
In tema di ordinamento professionale, non esiste un divieto di instaurazione di un secondo procedimento per il medesimo fatto, sia in quanto non trova applicazione analogica l'art. 649 c.p.p. (divieto di un secondo giudizio), avendo la sanzione disciplinare finalità, intensità ed ambiti di applicazione diversi dalla sanzione penale, sia perché nessuna preclusione opera laddove sia ravvisabile un concorso reale di norme sanzionatorie, che si verifica quando la condotta materiale contestata, pur essendo la stessa, integri una pluralità di illeciti in relazione alla diversità degli interessi tutelati. (Nel caso di specie, la S.C., in considerazione della natura plurioffensiva della condotta contestata, ha confermato la legittimità della duplice sanzione della interdizione dalle professioni di odontoiatra e di medico, applicata dai rispettivi albi professionali nei confronti di un medico chirurgo odontoiatra per avere agevolato l'esercizio abusivo della professione medica da parte di soggetto non abilitato).
Cass. civ. n. 49651/2023
In tema di tentata estorsione in danno di congiunti, la procedibilità a querela prevista dall'art. 649 cod. pen. trova applicazione anche nel caso in cui le condotte minacciose siano attuate mediante violenza sulle cose. (Fattispecie in cui l'imputato aveva danneggiato l'autovettura della sorella non convivente).
Cass. civ. n. 48796/2023
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ove l'indennizzo sia già stato riconosciuto rispetto al medesimo periodo o ad una frazione di esso, non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità l'intervenuta formazione del giudicato, nel caso in cui essa sia precedente alla pronunzia dell'ordinanza impugnata.
Cass. civ. n. 45850/2023
Il rigetto della misura di prevenzione patrimoniale non ha effetto preclusivo di un successivo procedimento per la confisca ex art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, avente ad oggetto gli stessi beni ed in danno della medesima persona, nel quale siano dedotti fatti nuovi o siano valutati fatti non rilevanti nel giudizio di prevenzione, comportando solo l'onere di una più rigorosa motivazione circa la sussistenza dei presupposti del provvedimento.
Cass. civ. n. 42172/2023
La definitività del provvedimento di revoca, in sede penale, di una misura patrimoniale già disposta, ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., impedisce, in mancanza di fatti nuovi, l'adozione di un decreto di confisca nel procedimento di prevenzione avente a oggetto i medesimi beni, a condizione che la decisione si riferisca agli accertamenti in fatto relativi ai presupposti applicativi comuni.
Cass. civ. n. 41380/2023
Nel caso di litispendenza tra due procedimenti per lo stesso fatto e a carico della stessa persona, avanti ad uffici diversi, non opera, con riferimento all'azione penale esercitata nel secondo procedimento, la preclusione del "ne bis in idem", in quanto si tratta di una situazione che deve essere regolata dalle disposizioni sui conflitti positivi di competenza.
Cass. civ. n. 39498/2023
In tema di divieto di "bis in idem", l'emissione di una sentenza o di un decreto penale di condanna non è preclusa dall'esistenza, per il medesimo fatto, di un precedente decreto di archiviazione ex art. 131-bis cod. pen., non essendo quest'ultimo un provvedimento suscettibile di esecuzione o di conseguire l'irrevocabilità.
Cass. civ. n. 33988/2023
In tema di misure cautelari reali, il principio del "ne bis in idem" non preclude l'emissione di un nuovo provvedimento di sequestro preventivo sui medesimi beni rispetto ai quali il vincolo, precedentemente disposto, sia stato annullato a seguito di impugnazione, nel caso in cui non siano state ancora depositate le motivazione dell'ordinanza di annullamento. (In motivazione, la Corte ha precisato che, finché non sono conoscibili le argomentazioni della decisione di annullamento del provvedimento impositivo, non sussistono preclusioni derivanti dal cd. "giudicato cautelare").
Cass. civ. n. 32918/2023
La contestazione al medesimo soggetto, ora come singolo, ora come concorrente, di uno stesso fatto di reato non ne muta la struttura e le caratteristiche di accadimento di vita e non consente di sottrarsi all'operatività del divieto di secondo giudizio.
Cass. civ. n. 30802/2023
Non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario e pertanto non si deve integrare il contraddittorio con la chiamata in causa di tutti i coeredi, quando si domandi la consegna di beni legati in vari testamenti nei confronti di quel coerede in possesso dei beni legati, in quanto unico tenuto alla loro consegna, non essendo lo status di erede l'oggetto del giudizio, ma il rilascio dei beni legati nel possesso di un determinato coerede.
Cass. civ. n. 24964/2023
In tema di esecuzione, il conflitto di giudicati determinato dalla coesistenza, nei confronti dello stesso soggetto e per il medesimo fatto, di una sentenza di condanna e di una sentenza di proscioglimento che abbia dichiarato la prescrizione del reato verificatasi dopo l'irrevocabilità della prima decisione, deve essere risolto con la prevalenza della sentenza di condanna, la cui irrevocabilità preclude la formazione della causa estintiva per il principio di consumazione del potere di esercizio dell'azione penale. (In motivazione, la Corte ha precisato che deve trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 669, comma 8, cod. proc. pen. e non quella diversa di cui all'art. 649 cod. proc. pen., avente la finalità di prevenire il contrasto di giudicati nella fase di cognizione).
Cass. civ. n. 24256/2023
In tema di giudicato cautelare, la preclusione conseguente alle pronunzie emesse nel procedimento incidentale di impugnazione ha una portata più ristretta rispetto a quella determinata dalla cosa giudicata, coprendo solo le questioni dedotte ed effettivamente decise ed essendo limitata allo stato degli atti, sicché l'allegazione di un mutamento della situazione processuale impone un nuovo esame della vicenda. (Fattispecie relativa a impugnazione del decreto reiettivo della richiesta di sequestro preventivo impeditivo, in cui la Corte ha ritenuto che la declaratoria di inammissibilità, per tardività, del precedente ricorso del pubblico ministero avverso il provvedimento di diniego della convalida del sequestro preventivo disposto in via d'urgenza non potesse precludere la rivalutazione della vicenda, in ragione degli elementi di novità addotti dagli inquirenti, idonei a dimostrare la permanenza del reato).
Cass. civ. n. 21882/2023
La sentenza passata in giudicato preclude un secondo giudizio solo nei confronti della medesima persona e per il medesimo fatto cui la pronuncia si riferisce, sicché, in caso di differente processo nei confronti di imputato diverso, non è precluso al giudice di accertare nuovamente il medesimo fatto storico, che potrà ritenere commesso con diverse modalità o perfino inesistente, mancando il requisito del "medesimo imputato".
Cass. civ. n. 20277/2023
In tema di trattamento sanzionatorio, non viola il principio del "ne bis in idem" la valutazione dell'ingente quantitativo della sostanza stupefacente effettuata anche ai fini della determinazione della pena, ove sia stata ritenuta configurabile la circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 390, e valutata in termini di subvalenza nel giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti. (In motivazione, la Corte ha sottolineato che, diversamente, si farebbe luogo ad una "interpretatio abrogans" del generale criterio di graduazione del trattamento sanzionatorio tra il minimo e il massimo edittale previsto per il reato per cui si procede).
Cass. civ. n. 20045/2023
In tema di "bis in idem" cautelare, dopo che il giudice della cognizione del procedimento principale asseritamente preclusivo abbia consentito al pubblico ministero di "chiudere" la contestazione "aperta" del reato associativo, così accettando la delimitazione temporale del "thema decidendum", il giudice del subprocedimento cautelare non può sindacare quella decisione - allo stato esistente ed efficace, ancorché non irrevocabile - né eventualmente disapplicarla in via incidentale per affermare che il primo processo abbraccia un ulteriore periodo di tempo rispetto a quello ritenuto dal giudice della cognizione, poiché compete a quest'ultimo evitare eventuali abusi e verificare che la perimetrazione dell'imputazione non si traduca in un'inammissibile ritrattazione dell'azione penale.
Cass. civ. n. 16760/2023
In tema di condizioni di procedibilità, con riguardo ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, la disciplina transitoria di cui all'art. 12, comma 2, del citato d.lgs., che, in caso di procedimento pendente, prevede l'avviso alla parte lesa per l'eventuale esercizio del diritto di querela, trova applicazione anche in relazione alla persona offesa che abbia precedentemente manifestato la volontà di punizione oltre il termine di cui all'art. 124 cod. pen., atteso che la valutazione in ordine alla condizione di procedibilità è ancorata al momento dell'entrata in vigore del nuovo regime normativo, a nulla rilevando eventuali irregolarità della querela afferenti a un momento procedimentale anteriore, in cui la stessa non era richiesta ai fini della procedibilità.
Cass. civ. n. 13817/2023
In materia di misure cautelari reali, la preclusione del giudicato cautelare non opera nel caso in cui, annullato il provvedimento di sequestro probatorio di una somma di denaro per vizi formali (nella specie, per difetto di notifica della decisione del riesame), sia nuovamente disposto, sulla base dei medesimi elementi, il sequestro ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. (In motivazione la Corte ha precisato che il giudicato cautelare non si forma pur quando in sede di annullamento per vizio formale del primo provvedimento il giudice abbia affermato l'insussistenza del "fumus" del reato).
Cass. civ. n. 12745/2023
In tema di giudicato cautelare, la preclusione processuale conseguente alle pronunce emesse, all'esito del procedimento incidentale di impugnazione, dalla Corte di cassazione o dal Tribunale in sede di riesame o di appello è di portata più ridotta rispetto a quella determinata dalla cosa giudicata, sia perché limitata allo stato degli atti, sia perché non copre le questioni deducibili, ma solo le questioni dedotte e decise, ancorché implicitamente, nel procedimento di impugnazione avverso le ordinanze in materia di misure cautelari personali.
Cass. civ. n. 9479/2023
decreto ingiuntivo non opposto - Profili deducibili - Sospensione dell'esecutorietà del d.i. - Condizioni - Principio enunciato ex art. 363, comma 3, c.p.c.. Ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, l'opposizione tardiva (ex art. 650 c.p.c.) al decreto ingiuntivo non motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del diritto azionato in via monitoria può riguardare esclusivamente il profilo di abusività di dette clausole; conseguentemente, il giudice dell'opposizione ha il potere (ex art. 649 c.p.c.) di sospendere, in tutto o in parte, l'esecutorietà del provvedimento monitorio a seconda degli effetti che l'accertamento sull'abusività delle clausole negoziali potrebbe comportare sul titolo giudiziale.
Cass. civ. n. 8605/2023
Non configura un'ipotesi di inammissibilità ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen. la riproposizione di una richiesta di remissione del debito susseguente alla declaratoria d'inammissibilità o al rigetto di una precedente, a condizione che si deducano questioni giuridiche nuove o nuovi elementi di fatto, anche preesistenti, sempreché diversi da quelli valutati dal giudice che ha emesso il primo provvedimento.
Cass. civ. n. 4092/2023
Il diritto di abitazione spettante al coniuge ex art. 540 c.c. è opponibile al creditore che abbia pignorato, in danno di un coerede, una quota indivisa della proprietà dell'immobile, anche se non sia stato trascritto (o lo sia stato successivamente all'iscrizione ipotecaria e alla trascrizione del pignoramento), trattandosi di diritti diversi e concettualmente compatibili e non verificandosi, quindi, la situazione di conflitto tra acquirenti dal medesimo autore di diritti tra loro incompatibili, presupposto per l'applicazione dell'art. 2644 c.c., con la conseguenza che, in tal caso, oggetto della procedura esecutiva deve ritenersi il diritto di nuda proprietà (o, quanto meno, il diritto di proprietà limitato dal suddetto diritto reale di godimento).
Cass. civ. n. 17481/2018
Il potere attribuito al legittimario, che sia destinatario di un legato in sostituzione di legittima, di conseguire la parte dei beni ereditari spettantegli "ex lege" anziché conservare il legato, postula l'assolvimento di un onere, consistente nella rinuncia al legato medesimo, che, integrando gli estremi di una condizione dell'azione, può essere assolto fino al momento della decisione.
Cass. civ. n. 14503/2017
La volontà di rinunziare al legato di beni immobili, per cui è necessaria la forma scritta "ad substantiam", ai sensi dell'art. 1350 c.c., avendo natura meramente abdicativa può essere dichiarata pure con l'atto di citazione - per sua natura recettizio con effetti anche sostanziali - il quale, provenendo dalla parte che, con il rilascio della procura a margine o in calce, ne ha fatto proprio il contenuto, soddisfa altresì il requisito della sottoscrizione, sicché l'atto risponde al requisito formale, senza che assuma rilievo la sua trascrizione, in quanto volta soltanto a renderlo opponibile ai terzi.
Cass. civ. n. 10803/2015
La disposizione testamentaria che preveda la corresponsione di una rendita ad un soggetto determinato ha natura di legato e non di onere, o "modus", poiché il legato è un'autonoma e diretta attribuzione patrimoniale a favore del legatario, il quale è un avente causa del "de cuius", mentre il secondo integra una liberalità indiretta a vantaggio di soggetti solo genericamente indicati, che si consegue attraverso un'obbligazione imposta all'onerato, sicchè il beneficiario della liberalità è un avente causa da quest'ultimo e non dal testatore.
Cass. civ. n. 20711/2013
La facoltà di rinunziare al legato, ai sensi dell'art. 649 cod. civ., è preclusa quando il legatario abbia compiuto atti di esercizio del diritto oggetto del legato, manifestando una volontà incompatibile con la volontà dismissiva, come nel caso in cui il legatario di usufrutto, godendo del bene e consumandone i frutti, abbia esercitato le facoltà spettanti all'usufruttuario a norma dell'art. 981 cod. civ.
Cass. civ. n. 14358/2013
La disposizione testamentaria con cui il testatore abbia lasciato ad un legatario le somme ricavabili dalla vendita dei beni mobili presenti nella propria abitazione alla data dell'apertura della successione, nonché le somme risultanti a credito su un conto corrente bancario sempre al momento della sua morte, ha natura non di legato di genere, ma di legato di specie in relazione alla percezione di quei determinati importi, essendo evidente l'intenzione del "de cuius" di considerare il denaro, quanto al primo oggetto, come espressione della monetizzazione del suo patrimonio mobiliare, e di attribuire, col secondo lascito, non già un qualche ammontare di numerario, quanto il diritto di esigere il capitale e gli interessi presenti in conto in un certo momento.
Cass. civ. n. 4269/2013
Nella successione testamentaria, si configura il sublegato quando onerato è un legatario o un prelegatario e onorato è un terzo o un erede, anche se prelegatario. (Nella specie, il testatore aveva lasciato un fondo a titolo di prelegato a un figlio, con l'obbligo di corrispondere all'altro figlio la metà del valore di detto fondo, sempre a titolo di prelegato; in base all'enunciato principio, la S.C. ha confermato la qualificazione operata dal giudice di merito, nel senso del sublegato e non dell'onere, con conseguente inapplicabilità della risoluzione ex art. 648 c.c.).
Cass. civ. n. 15124/2010
In materia di successioni "mortis causa", l'esercizio dell'azione di riduzione non può, di per sé, far presumere la volontà di rinunciare al legato, essendo a tal fine necessario considerare il comportamento del legatario, anteriore e successivo alla instaurazione del giudizio, così da poter trarre elementi idonei all'identificazione di detta volontà. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con motivazione immune da vizi, aveva escluso che potesse ravvisarsi una rinuncia al legato nelle richieste di inventario e stima dei beni caduti in successione, nonché di rendiconto ed assegnazione di una quota corrispondente alla porzione di legittima, che erano state espresse negli atti processuali, in nessuno dei quali, però, si faceva menzione all'anzidetta rinuncia).
Cass. civ. n. 7068/2009
A differenza dell'erede - il quale succede di diritto nella situazione possessoria del "de cuius", pur essendo tenuto all'accettazione dell'eredità - il legatario, che acquista il legato senza bisogno di accettazione, dipende dall'erede per conseguire il possesso del bene legato; ne consegue che la sentenza la quale accerti il diritto del legatario alla consegna della cosa, ai sensi dell'art. 649, comma terzo, c.c., una volta passata in giudicato, rende incontestabile anche la proprietà della cosa in capo al legatario stesso.
Cass. civ. n. 5485/2002
Il legato di specie deve avere ad oggetto bene determinato di cui il testatore fosse esclusivo proprietario. (Nel caso, la S.C. ha confermato, in quanto esente da vizi logici ed errori di diritto, la pronunzia del giudice del merito di nullità del legato avente ad oggetto porzione immobiliare (due stanze) non appartenente in via esclusiva alla testatrice, in quanto facente parte di un fabbricato in comproprietà per quote uguali tra la medesima e le sorelle senza che fosse stata tra loro effettuata alcuna divisione).
Cass. civ. n. 8878/2000
L'art. 649 c.c. non prescrive alcuna forma particolare per la rinuncia al legato. Tuttavia la libertà di forma deve intendersi derogata in virtù del disposto dell'art. 1350 n. 5 c.c. qualora il legato abbia ad oggetto beni immobili, giacché in tal caso la rinuncia risolvendosi in un atto di dismissione della proprietà su beni già acquisiti al patrimonio del rinunciante per i quali non è richiesta l'accettazione, deve essere redatta espressamente per iscritto, a pena di nullità, deducibile per la prima volta anche in sede di Cassazione.
Cass. civ. n. 4883/1996
Il legato in sostituzione di legittima, al pari di ogni altro legato, ai sensi dell'art. 649, primo comma, c.c., si acquista ipso iure senza bisogno di accettazione. Peraltro, il comportamento del beneficiario di tale legato suscettibile di evidenziare la volontà, espressa o tacita, di conservare il lascito testamentario, assume, per un verso, valore confermativo della già realizzata acquisizione patrimoniale, e comporta, per l'altro, l'immediata perdita ope legis del diritto di chiedere la legittima a norma dell'art. 551 c.c.
Cass. civ. n. 5982/1993
Poiché il legato si acquista senza bisogno di accettazione (art. 649 c.c.), non viene a crearsi rispetto alla condizione giuridica del bene o del diritto che ne è oggetto quella situazione di incertezza o, comunque, di pendenza che caratterizza l'eredità fino all'accettazione del chiamato e per far cessare la quale il legislatore ha previsto la prescrizione del diritto di accettazione, nonché l'astio interrogatoria ex art. 481 c.c. Né è configurabile, alla stregua dell'art. 649 comma 3 c.c., un diritto autonomo soggetto a prescrizione, a richiedere il possesso della cosa legata, configurandosi tale richiesta come un onere del beneficato, rispetto al quale è estranea la prescrizione, che colpisce, a norma dell'art. 2934 c.c., i diritti soggettivi. Ne consegue che nel caso in cui il legato abbia per oggetto un diritto non soggetto a prescrizione, come il diritto di proprietà su di un bene, il beneficato non perde la (non esercitata) facoltà di chiederne la consegna nei confronti del detentore, sia esso o no l'erede, fino a quando non abbia perso il diritto di proprietà in conseguenza del suo acquisto da parte di un terzo secondo uno dei modi stabiliti dalla legge.
Cass. civ. n. 1989/1969
Nel legato di specie, il cui oggetto è costituito da una cosa determinata, l'acquisto del diritto è immediato, sì che il passaggio della proprietà avviene nel momento dell'apertura della successione, immediatamente e [i][recta via/i], indipendentemente dalle vicende della trasmissione ereditaria. Acquistandosi il legato [i][pso iure/i]i salva la facoltà del legatario di rinunciare, il diritto di accettare non è soggetto a prescrizione; ma può estinguersi solo per l'usucapione della cosa legata da parte di un terzo.