Art. 649 – Codice civile – Acquisto del legato

Il legato si acquista [17, 483 c.c.] senza bisogno di accettazione [459, 2648 c.c.], salva la facoltà di rinunziare [519, 650 c.c.].

Quando oggetto del legato è la proprietà di una cosa determinata [654] o altro diritto appartenente al testatore [651 c.c.], la proprietà o il diritto si trasmette dal testatore al legatario al momento della morte del testatore [2648 c.c.].

Il legatario però deve domandare all'onerato il possesso [1140 c.c.] della cosa legata, anche quando ne è stato espressamente dispensato dal testatore [499 c. 3, 622, 672 c.c.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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