Art. 676 – Codice civile – Effetti dell’accrescimento
L'acquisto per accrescimento ha luogo di diritto.
I coeredi o i legatari, a favore dei quali si verifica l'accrescimento, subentrano negli obblighi a cui era sottoposto l'erede o il legatario mancante, salvo che si tratti di obblighi di carattere personale [572, 677 c.c.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Può riguarda anche te
- Se vuoi decidere davvero a chi andranno i tuoi beni, non basta affidarsi alle circostanze: serve un testamento.
- Il testamento olografo è il più utilizzato, ma anche il più esposto a contestazioni. Quello redatto dal notaio offre maggiori garanzie, ma comporta costi e formalità diverse.
- Un testamento può essere impugnato per incapacità, vizi della volontà o violazione della legittima, e il contenzioso successorio è tra i più frequenti nelle famiglie.
- Il testamento non è definitivo: può essere modificato o revocato in qualsiasi momento fino alla morte.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi