Art. 676 – Codice civile – Effetti dell’accrescimento

L'acquisto per accrescimento ha luogo di diritto.

I coeredi o i legatari, a favore dei quali si verifica l'accrescimento, subentrano negli obblighi a cui era sottoposto l'erede o il legatario mancante, salvo che si tratti di obblighi di carattere personale [572, 677 c.c.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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