Art. 677 – Codice civile – Mancanza di accrescimento

Se non ha luogo l'accrescimento, la porzione dell'erede mancante si devolve agli eredi legittimi [523, 565 ss. c.c.] e la porzione del legatario mancante va a profitto dell'onerato.

Gli eredi legittimi e l'onerato [662 c.c.] subentrano negli obblighi che gravano sull'erede o sul legatario mancante, salvo che si tratti di obblighi di carattere personale [676 c.c.].

Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso di risoluzione di disposizioni testamentarie per inadempimento dell'onere [648 c.c.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE