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Art. 677 — Mancanza di accrescimento

Art. 677 — Mancanza di accrescimento

Se non ha luogo l’accrescimento, la porzione dell’erede mancante si devolve agli eredi legittimi [ 523, 565 ss. c.c. ] e la porzione del legatario mancante va a profitto dell’onerato.

Gli eredi legittimi e l’onerato [ 662 c.c. ] subentrano negli obblighi che gravano sull’erede o sul legatario mancante, salvo che si tratti di obblighi di carattere personale [ 676 c.c. ].

Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso di risoluzione di disposizioni testamentarie per inadempimento dell’onere [ 648 c.c. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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