Art. 677 – Codice civile – Mancanza di accrescimento
Se non ha luogo l'accrescimento, la porzione dell'erede mancante si devolve agli eredi legittimi [523, 565 ss. c.c.] e la porzione del legatario mancante va a profitto dell'onerato.
Gli eredi legittimi e l'onerato [662 c.c.] subentrano negli obblighi che gravano sull'erede o sul legatario mancante, salvo che si tratti di obblighi di carattere personale [676 c.c.].
Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso di risoluzione di disposizioni testamentarie per inadempimento dell'onere [648 c.c.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 22257/2024
In forza del principio della "perpetuatio jurisdictionis", la competenza per territorio del tribunale di sorveglianza, una volta radicatasi con riferimento alla situazione esistente all'atto della richiesta di una misura alternativa alla detenzione, rimane insensibile agli eventuali mutamenti che tale situazione può subire in virtù di successivi provvedimenti, e ciò anche nelle ipotesi in cui sopravvenga, dopo la presentazione della richiesta iniziale, un ulteriore titolo esecutivo.
Cass. civ. n. 48093/2023
L'inosservanza dell'ordinanza sindacale che ingiunge l'esecuzione di lavori di messa in sicurezza di un edificio integra la contravvenzione di cui all'art. 677, comma terzo, cod. pen. nel solo caso in cui da tale condotta derivi un concreto pericolo per le persone, configurandosi, in difetto, l'illecito amministrativo di cui all'art. 677, comma primo, cod. pen., che, per il principio di specialità, non concorre con la contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen.
Cass. civ. n. 40045/2023
In tema di rimedi risarcitori nei confronti di soggetti detenuti o internati previsti dall'art. 35-ter ord. pen., la decisione delle Sezioni Unite "Commisso", in punto di spazio detentivo minimo, non costituisce mutamento giurisprudenziale favorevole, idoneo a superare la preclusione determinata dalla definitività del provvedimento esecutivo, in quanto recepisce i criteri elaborati, in precedenza, dalla prevalente giurisprudenza in materia.
Cass. civ. n. 30541/2023
La competenza a sovrintendere all'esecuzione della misura di sicurezza personale disposta successivamente al giudizio di cognizione spetta, ai sensi dell'art. 677, comma 2, cod. proc. pen., al magistrato di sorveglianza che l'ha disposta, nel caso in cui, nonostante la formale dichiarazione di residenza da parte dell'interessato in luogo diverso da quello di emissione del provvedimento, si accerti l'assenza, in quel luogo, di una residenza o di un domicilio effettivo.
Cass. civ. n. 26334/2023
In tema di misure alternative alla detenzione, l'istanza è inammissibile nel solo caso in cui in essa manchino la dichiarazione o l'elezione di domicilio e non in quello in cui l'omissione riguardi il successivo mutamento del domicilio dichiarato o eletto. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'inammissibilità dell'istanza contenente l'elezione di un domicilio nel quale il condannato era risultato sconosciuto al momento della notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza).
Cass. civ. n. 16441/2023
Il provvedimento volto ad attuare il sequestro giudiziario già autorizzato non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, in quanto, non avendo natura decisoria, ha solo la funzione strumentale di regolare l'attuazione della misura cautelare concessa ed è inidoneo ad assumere efficacia di cosa giudicata formale e sostanziale.
Cass. civ. n. 8773/2023
In tema di competenza per territorio, appartiene al magistrato di sorveglianza avente giurisdizione sull'istituto di prevenzione o di pena in cui è ristretto il detenuto al momento della richiesta, la competenza a decidere sull'istanza di permesso premio, in quanto i criteri di ripartizione di cui all'art. 677 cod. proc. pen. hanno carattere generale e non sono limitati alle materie disciplinate dall'art. 678 cod. proc. pen. (Conf.: n. 1733 del 1992,