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Art. 572 — Successione di altri parenti

Art. 572 — Successione di altri parenti

Se alcuno muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti [ 583 c.c. ], né fratelli o sorelle o loro discendenti, la successione si apre a favore del parente o dei parenti prossimi [ 76 c.c. ], senza distinzione di linea [ 74 c.c. ].

La successione non ha luogo tra i parenti oltre il sesto grado [ 77 c.c. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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