Art. 572 – Codice civile – Successione di altri parenti
Se alcuno muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti [583 c.c.], né fratelli o sorelle o loro discendenti, la successione si apre a favore del parente o dei parenti prossimi [76 c.c.], senza distinzione di linea [74 c.c.].
La successione non ha luogo tra i parenti oltre il sesto grado [77 c.c.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 28221/2023
In tema di successione mortis causa, è inefficace la disposizione testamentaria a favore di successibili non identificabili, in quanto essa consentirebbe al testatore di porre, incondizionatamente e senza limitazioni di tempo, un vincolo alla destinazione e alla circolazione dei beni, in contrasto con le esigenze di ordine pubblico. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto la devoluzione allo Stato dell'eredità, dal momento che il ricorrente era figlio di un parente della disponente non ancora in vita al momento dell'apertura della successione).
Cass. civ. n. 13822/2004
L'art. 2572 c.c., ponendo in capo al rivenditore il divieto di sopprimere il marchio del produttore (così ribadendo la previsione dell'art. 12 R.D. 21 giugno 1942, n. 929), si riferisce all'ipotesi di prodotti o merci destinati alla circolazione, e quindi è rivolto esclusivamente a tutelare il produttore nei rapporti con il venditore e nei successivi rapporti del rivenditore con i commercianti contro eventuali alterazioni e contraffazioni del marchio; estranea, invece, alla previsione di tale norma è l'ipotesi di vendita di beni non destinati al commercio successivo, ma all'uso personale dell'acquirente.
Cass. civ. n. 8179/2002
Il contratto di locazione immobiliare ultranovennale è valido anche se il bene che ne costituisce l'oggetto sia individuato con riferimento a criteri ed elementi estrinseci obiettivamente identificabili, risultanti anch'essi da atto scritto, i quali consentano la concreta determinazione della cosa locata senza lasciarla ad un futuro accordo delle parti; ciò in quanto l'individuazione costituisce attività concernente elemento essenziale del contratto, come tale non rilegabile ad aspetto di mera esecuzione materiale di obblighi contrattuali. (Nel caso, nel fare applicazione del suindicato principio, la S.C. ha ritenuto valido il contratto di locazione avente ad oggetto una piccola porzione di un più ampio fondo, priva di per sé di individuazione catastale, determinata mediante il rinvio ad una mappa catastale allegata alla scrittura).