Art. 572 – Codice civile – Successione di altri parenti
Se alcuno muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti [583 c.c.], né fratelli o sorelle o loro discendenti, la successione si apre a favore del parente o dei parenti prossimi [76 c.c.], senza distinzione di linea [74 c.c.].
La successione non ha luogo tra i parenti oltre il sesto grado [77 c.c.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
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- Se manca un testamento, non decide la famiglia ma la legge: è la successione legittima a stabilire chi eredita e in quale misura.
- L'ordine degli eredi non segue sempre l'intuizione: i figli hanno priorità, ma il coniuge concorre con loro; in assenza di discendenti, subentrano altri parenti secondo un ordine preciso.
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Cass. civ. n. 28221/2023
In tema di successione mortis causa, è inefficace la disposizione testamentaria a favore di successibili non identificabili, in quanto essa consentirebbe al testatore di porre, incondizionatamente e senza limitazioni di tempo, un vincolo alla destinazione e alla circolazione dei beni, in contrasto con le esigenze di ordine pubblico. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto la devoluzione allo Stato dell'eredità, dal momento che il ricorrente era figlio di un parente della disponente non ancora in vita al momento dell'apertura della successione).