Art. 682 – Codice civile – Testamento posteriore
Il testamento posteriore [602 c.c.], che non revoca in modo espresso i precedenti [680 c.c.], annulla in questi soltanto le disposizioni che sono con esso incompatibili.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 8030/2019
Nell'ipotesi di più testamenti successivi, il posteriore, quando non revoca in modo espresso il precedente, annulla in questo solo le disposizioni incompatibili, in applicazione del generale principio di conservazione delle disposizioni di ultima volontà, così da circoscriverne la caducazione al riscontro, caso per caso, della sicura incompatibilità con le successive, potendosi, inoltre, ravvisare una revoca implicita dell'intero testamento precedente solo qualora non sia configurabile la sua sopravvivenza a seguito delle mutilazioni derivanti dalla suddetta incompatibilità.
Cass. civ. n. 11587/2017
Fuori dall’ipotesi di revoca espressa di un testamento, può ricorrere un caso di incompatibilità oggettiva o intenzionale fra il testamento precedente e quello successivo, sussistendo la prima allorché, indipendentemente da un intento di revoca, sia materialmente impossibile dare contemporanea esecuzione alle disposizioni contenute in entrambi gli atti, e configurandosi, invece, la seconda quando, dal contenuto del testamento successivo, si evinca la volontà del testatore di revocare, in tutto o in parte, quello precedente e, dal raffronto del complesso delle disposizioni o di singole previsioni contenute nei due atti, si desuma che il contenuto della volontà più recente del testatore è inconciliabile con quanto risultante dall'atto antecedente. La relativa indagine, involgendo apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, non è censurabile in sede di legittimità, se non per vizio attinente alla motivazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ravvisato un'incompatibilità intenzionale tra due testamenti, il primo dei quali contenente un'istituzione di erede universale rispetto ad un patrimonio mobiliare ed immobiliare, successivamente oggetto di disaggregazione nel secondo testamento, mediante destinazione di singoli beni a specifici destinatari).
Cass. civ. n. 4617/2012
Nell'ipotesi di più testamenti successivi, il posteriore, quando non revoca in modo espresso il precedente, annulla in questo solo le disposizioni incompatibili, in applicazione del generale principio di conservazione delle disposizioni di ultima volontà, così da circoscriverne la caducazione al riscontro, caso per caso, della sicura incompatibilità con le successive, potendosi, inoltre, ravvisare una revoca implicita dell'intero testamento precedente solo qualora non sia configurabile la sua sopravvivenza a seguito delle mutilazioni derivanti dalla suddetta incompatibilità.
Cass. civ. n. 2529/2006
La figura del contratto di trasporto cumulativo (che si distingue da quelle del contratto di trasporto con subtrasporto e del contratto con spedizione), disciplinata dall'art. 1700 c.c., ricorre allorché più vettori si obbligano verso il mittente, con unico contratto (mediante manifestazione di volontà negoziale contestuale od anche successiva, purché chiaramente diretta ad inserirsi nel rapporto contrattuale già costituito), a trasportare le cose fino al luogo di destinazione, curando ciascuno il trasporto per un tratto dell'intero percorso, con obbligo solidale di tutti per l'esecuzione del contratto. (Nella specie la S.C. ha ritenuto incensurabile la qualificazione del contratto come trasporto cumulativo in virtù dell'accertamento che tra due società era intervenuta la stipulazione di un «rapporto diretto mittente-vettore» e che, nei confronti della società mittente, si erano contestualmente e direttamente con essa obbligati due vettori, rispettivamente per una tratta terrestre e per quella successiva via mare).
Cass. civ. n. 423/1982
L'art. 682 c.c., il quale dispone che il testamento posteriore, quando non revoca in modo espresso il precedente, annulla in questo soltanto le disposizioni incompatibili, fissa un principio generale di conservazione delle disposizioni precedenti e di loro coesistenza con quelle nuove, sì da circoscrivere la possibilità di ritenere caducate le une, per effetto delle altre, solo previo riscontro, caso per caso, di una sicura inconciliabilità, e da consentire inoltre di ravvisare una revoca implicita dell'intero testamento anteriore, in conseguenza dell'incompatibilità di alcune sue disposizioni con altre del testamento successivo, esclusivamente ove sia positivamente accertata la non configurabilità di una sopravvivenza del suo contenuto superstite, a fronte delle mutilazioni derivanti da detta incompatibilità.
Cass. civ. n. 5067/1977
Stante la piena libertà del testatore di mutare, fino al momento della morte, le proprie disposizioni, nel caso di successivi testamenti non è necessario, una volta individuata l'ultima volontà testamentaria, accertare che vi sia stata altresì la volontà di revocare, in tutto o in parte, i precedenti testamenti, ben potendo essere la revoca, totale o parziale, non un oggetto diretto dell'ultima manifestazione di volontà ma un semplice effetto di questa disposizione, ove incompatibile con le precedenti, perfino nell'ipotesi che il testatore non ricordasse più di avere in precedenza testato e non abbia, così, potuto contemplare le precedenti disposizioni come oggetto di volontà di conferma o di revoca.
Cass. civ. n. 4082/1977
Il contratto di trasporto cumulativo, caratterizzato dall'unicità del contratto riconosciuto ed accettato da una pluralità di vettori nei confronti del mittente, può configurarsi anche quando non vi sia stato un rapporto diretto fra il mittente e i successivi vettori oltre il primo, poiché questi possono aderire in un secondo tempo al contratto su richiesta formulata dal primo vettore per conto del mittente.
Cass. civ. n. 454/1970
A norma dell'art. 682 c.c., una disposizione testamentaria deve ritenersi tacitamente revocata quando esiste, tra essa ed altra di data posteriore, incompatibilità oggettiva (impossibilità di dare esecuzione sia all'una che all'altra) o anche solo soggettiva (desumibile volontà del de cuius di revocare, in tutto o in parte, il testamento precedente). Il relativo apprezzamento compete al giudice di merito ed è incensurabile in cassazione quando del proprio convincimento sia stata data giustificazione con un processo logico interpretativo condotto in conformità delle norme giuridiche.
Cass. civ. n. 1148/1964
Non rientra nella figura del trasporto cumulativo di persone, agli effetti della responsabilità prevista dall'art. 1682 c.c., l'ipotesi in cui il vettore iniziale assuma in nome proprio, di fronte al viaggiatore, l'obbligo di provvedere all'intero trasporto, facendolo e seguire in parte da altri vettori. Siffatto caso ricorre particolarmente nei servizi turistici che, assunti da unica impresa sono da questa affidati, per tratti successivi di percorso, ad altre imprese, nonché per servizi di trasbordo, in caso d'interruzione di linee ferroviarie (servizi affidati, dall'amministrazione ferroviaria, ad imprese automobilistiche) anche in tale ipotesi, si attua, in un certo senso, la cooperazione tra vettori successivi, ma non sussiste, per il viaggiatore, una pluralità di vettori in quanto, nei confronti di esso, si obbliga soltanto il vettore iniziale, il quale agisce come imprenditore che affida ad altri vettori l'adempimento di parte dell'obbligazione da esso assunta, con la conseguenza che nessun vincolo si crea tra i vettori successivi ed il viaggiatore, che ha stipulato unico contratto di trasporto con il vettore iniziale, i cui rapporti con i vettori successivi restano del tutto estranei al viaggiatore in tal caso il vettore iniziale, che ha agito come imprenditore, e unico responsabile per i danni arrecati al viaggiatore, anche se non sono stati causati da propri dipendenti, bensì da vettori successivi, sui percorsi loro affidati ed i subvettori, che provvedono al trasporto mediante la propria autonoma organizzazione, restano obbligati soltanto verso il vettore iniziale.