Art. 680 – Codice civile – Revocazione espressa

La revocazione espressa può farsi soltanto con un nuovo testamento [587 ss. c.c.], o con un atto ricevuto da notaio in presenza di due testimoni, in cui il testatore personalmente dichiara di revocare, in tutto o in parte, la disposizione anteriore [681, 682, 684 c.c.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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