Art. 680 – Codice civile – Revocazione espressa

La revocazione espressa può farsi soltanto con un nuovo testamento [587 ss. c.c.], o con un atto ricevuto da notaio in presenza di due testimoni, in cui il testatore personalmente dichiara di revocare, in tutto o in parte, la disposizione anteriore [681, 682, 684 c.c.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 11472/2020

La previsione di cui all'art. 681 c.c. prevede che la revocazione totale o parziale di un testamento può essere a sua volta revocata, ma sempre con le forme previste dall'art. 680 c.c., ovvero con un nuovo testamento o con un atto ricevuto da notaio. Peraltro, la detta disposizione, che disciplina la sola revocazione espressa della precedente revoca di un testamento, disponendo in tal caso la reviviscenza delle disposizioni revocate, non preclude al testatore la possibilità di revocare tacitamente la precedente revocazione espressa, nei limiti in cui la revoca tacita sia desumibile dalla redazione di un successivo testamento le cui disposizioni siano incompatibili con quelle precedenti, ponendosi al più un problema di interpretazione in ordine alla volontà complessiva del testatore di far rivivere o meno le disposizioni già revocate.

Cass. civ. n. 22983/2013

La revocazione espressa del testamento può farsi, ai sensi dell'art. 680 cod. civ., oltre che con un atto ricevuto da notaio in presenza di due testimoni, con un nuovo testamento, mediante una dichiarazione di volontà unilaterale e non recettizia, diretta a togliere, in tutto o in parte, efficacia giuridica a precedenti disposizioni testamentarie dello stesso revocante; ne consegue che, a tal fine, non può essere considerata come una formula di stile l'espressione "revoco ogni mia precedente disposizione testamentaria" contenuta nel testamento posteriore.

Cass. civ. n. 4119/1986

La revoca tacita del testamento olografo non è ammessa in via generale potendo essa risultare soltanto dal compimento degli atti o fatti indicati in modo tassativo dalla legge, i quali implicano l'inequivoca volontà del testatore di revocare le sue precedenti disposizioni testamentarie. (Nella specie, in applicazione del suriportato principio, la S.C. ha ritenuto che correttamente la corte d'appello non aveva ammesso la prova orale diretta a dimostrare che il testatore aveva manifestato la volontá di revoca incaricando il coniuge di distruggere l'olografo).

Cass. civ. n. 1964/1986

La revoca espressa del testamento consiste in una dichiarazione di volontà unilaterale e non recettizia, diretta a togliere in tutto o in parte efficacia giuridica a precedenti disposizioni testamentarie dello stesso revocante, e può essere manifestata con un testamento posteriore, anche privo di ulteriori disposizioni patrimoniali, oppure con un atto notarile redatto alla presenza di due testimoni.

Cass. civ. n. 829/1975

La norma dell'art. 680 c.c. sulla revoca del testamento riguarda esclusivamente le disposizioni di ultima volontà, cioè gli atti di volontà, non già le dichiarazioni di scienza (nella specie, confessione) che restano ferme anche in caso di revoca delle disposizioni testamentarie.

Cass. civ. n. 1405/1968

È valida ed efficace la revoca di un precedente testamento (contenente disposizioni patrimoniali) espressa in un atto che del testamento ha soltanto i requisiti formali e non pure i sostanziali.

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