Art. 686 – Codice civile – Alienazione e trasformazione della cosa legata
L'alienazione che il testatore faccia della cosa legata [651 c.c.] o di parte di essa, anche mediante vendita con patto di riscatto [1500 ss. c.c.], revoca il legato riguardo a ciò che è stato alienato, anche quando l'alienazione è annullabile per cause diverse dai vizi del consenso [1427 c.c.], ovvero la cosa ritorna in proprietà del testatore [637, 651 c. 2 c.c.].
Lo stesso avviene se il testatore ha trasformato la cosa legata in un'altra, in guisa che quella abbia perduto la precedente forma e la primitiva denominazione [667, 940 c.c.].
È ammessa la prova di una diversa volontà del testatore.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 27377/2021
Le norme date dal testatore per formare le porzioni, ai sensi dell'art. 733 c.c., devono inquadrarsi nella categoria dei legati obbligatori, i quali impongono agli altri coeredi di lasciare che il bene, o la categoria di beni, indicati dal testatore siano inclusi nella porzione ereditaria dell'onorato, anziché ripartiti tra tutti i condividenti o assegnati a sorte. Tuttavia, nel caso in cui la cosa legata sia trasformata in modo tale da aver perso la sua individualità, si applica la presunzione di revoca, ex art. 686 c.c..
Cass. civ. n. 6972/2017
In tema di successione testamentaria, l'"institutio ex re certa" ha ad oggetto un bene determinato e solo di riflesso la quota, sicché l'alienazione successiva del bene attribuito implica la revoca della istituzione di erede o l'attribuzione di una quota maggiore rispetto a quella assegnata a favore di altro coerede, senza che possa trovare applicazione l'art. 686 c.c. in materia di legato in quanto l'art. 588, comma 2, c.c. consente di determinare la quota spettante all'erede sulla base del valore dei beni assegnati ed in rapporto al valore del restante patrimonio eventualmente assegnato ad altri coeredi.
Cass. civ. n. 11840/1992
Nel trasporto di cose (nella specie, ferroviario), l'obbligo del vettore di custodire la merce (artt. 1686-1693 c.c.), che non abbia potuto riconsegnare per irreperibilità, rifiuto o ritardo del destinatario, e di chiedere immediatamente istruzioni al mittente informandolo di ogni impedimento o ritardo nell'inizio o prosecuzione del trasporto (artt. 1686-1690 c.c.) comporta quello di tempestiva comunicazione al mittente dell'eventuale sequestro della merce eseguito, durante la custodia, su istanza di un terzo (nella specie, creditore del destinatario) ma non anche quello di resistere, con eccezioni opponibili dal mittente, alla esecuzione del sequestro o di intervenire nel relativo giudizio di convalida con atti di impulso processuale o per chiedere provvedimenti conservativi della merce sequestrata ed affidata al custode giudiziario, perché il vettore, riferendosi i doveri di custodia alla vigilanza materiale delle cose in relazione alla responsabilità per la perdita o avaria delle stesse (art. 1693 c.c.), non è tenuto a sostituirsi al proprietario nell'esercizio di diritti che solo a lui spettano, per opporsi a pretese di diritti da parte di terzi, né può essere gravato della responsabilità del deterioramento della merce (Nella specie, di un carico di legna esposto alle intemperie) provocato dalla omessa adozione di misure conservative in pendenza del giudizio di convalida, che è unicamente addebitabile all'inerzia delle parti di questo giudizio e che dipende, comunque, da un fatto, l'imposizione, cioè, del vincolo giuridico sulla merce con conseguente passaggio della detenzione al custode giudiziario, non imputabile al vettore e perciò escludente, ai sensi dell'art. 1693 c.c., la presunzione di responsabilità di questo per la perdita o l'avaria della merce dalla data della consegna a quella della riconsegna).
Cass. civ. n. 1288/1981
Poiché l'esatta esecuzione del contratto di trasporto non si esaurisce nell'attività di trasferimento delle cose da luogo a luogo — che pur ne costituisce il dato peculiare dal punto di vista economico — ma comprende altresì l'adempimento delle altre obbligazioni accessorie, necessarie al raggiungimento del fine pratico prefissosi dalle parti, sussiste a carico del vettore — il quale si trova nella detenzione delle cose trasportate —l'obbligo di conservarle e custodirle sino alla loro consegna al destinatario e comporta, fino a tale momento, la sua responsabilità ex recepto, dalla quale non è esonerato per il rifiuto della ricezione della merce da parte del destinatario o per l'omessa trasmissione di istruzioni da parte del mittente, dovendo egli adoperare, a tale scopo, lo strumento del deposito di cui all'art. 1514 cod. civ.
Cass. civ. n. 2093/1978
Quando le merci, oggetto di un contratto di trasporto, siano state messe a disposizione del destinatario nel luogo pattuito, il loro mancato scarico e collocamento in deposito non possono essere imputati al vettore per omessa richiesta di istruzioni al mittente ai termini dell'art. 1686 c.c. che disciplina gli impedimenti nell'esecuzione del trasporto, dovendosi fare riferimento all'art. 1690 c.c., che regola le varie ipotesi di impedimenti verificatesi nella fase della riconsegna, ed accertarsi se i suddetti eventi, con il correlativo aggravio di spese, siano da ricollegarsi a colpa del vettore per essersi reso inadempiente agli obblighi derivantigli dal contratto. .