Art. 690 – Codice civile – Obblighi dei sostituiti

I sostituiti devono adempiere gli obblighi imposti agli istituiti [647 c.c.], a meno che una diversa volontà sia stata espressa dal testatore o si tratti di obblighi di carattere personale [676, 677 c.c.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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