Art. 647 – Codice civile – Onere

Tanto all'istituzione di erede quanto al legato può essere apposto un onere [549, 629, 671, 690 c.c.].

Se il testatore non ha diversamente disposto, l'autorità giudiziaria, qualora ne ravvisi l'opportunità, può imporre all'erede o al legatario gravato dall'onere una cauzione [1179 c.c., 119, 750 c.p.c.].

L'onere impossibile o illecito si considera non apposto [634]; rende tuttavia nulla la disposizione, se ne ha costituito il solo motivo determinante [629, 647, 794 c.c.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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