Art. 647 – Codice civile – Onere
Tanto all'istituzione di erede quanto al legato può essere apposto un onere [549, 629, 671, 690 c.c.].
Se il testatore non ha diversamente disposto, l'autorità giudiziaria, qualora ne ravvisi l'opportunità, può imporre all'erede o al legatario gravato dall'onere una cauzione [1179 c.c., 119, 750 c.p.c.].
L'onere impossibile o illecito si considera non apposto [634]; rende tuttavia nulla la disposizione, se ne ha costituito il solo motivo determinante [629, 647, 794 c.c.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 23616/2023
L'attribuzione patrimoniale testamentaria di un bene con vincolo perpetuo di destinazione imposto dal disponente con clausola modale, è nulla per violazione dell'art. 1379 c.c., risultando eccessivamente compromesso il diritto di proprietà dell'onerato, i cui poteri dispositivi sul bene - destinato a circolare, a pena di inadempimento, con il medesimo vincolo - risultano sostanzialmente sterilizzati "sine die". (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto valido, perché predeterminato nel tempo, il vincolo di attribuzione testamentaria della proprietà di un immobile in favore di un Comune, alla condizione di mantenimento per almeno sessanta anni della destinazione del complesso immobiliare ad uso di piscina e di palestra per la collettività).
Cass. civ. n. 8733/2023
In tema di successioni testamentarie, la condizione sospensiva illecita apposta ad una istituzione d'erede può convertirsi, ai sensi dell'art. 1424 c.c., in un onere o in un legato solo su richiesta di parte, non essendo consentito al giudice attribuire d'ufficio ad una disposizione "mortis causa" una qualificazione giuridica diversa da quella voluta dal testatore e risultante dalla scheda testamentaria. (Nella specie, la Corte ha escluso che la donazione di un immobile del soggetto istituito erede, prevista come condizione sospensiva della disposizione testamentaria istitutiva d'erede, giudicata illecita per violazione del principio della libertà di autodeterminazione del donante, potesse convertirsi d'ufficio in un onere o in un legato a carico dell'erede).
Cass. civ. n. 12545/2019
In presenza di un atto di costituzione del fondo patrimoniale trascritto nei pubblici registri immobiliari, ma annotato a margine dell'atto di matrimonio successivamente all'iscrizione di ipoteca sui beni del fondo medesimo, l'esistenza del fondo non è opponibile al creditore ipotecario, perché la costituzione del fondo patrimoniale, di cui all'art. 167 c.c., è soggetta alle disposizioni dell'art. 162 c.c. in materia di forme delle convenzioni matrimoniali, ivi inclusa quella di cui al quarto comma, che ne condiziona l'opponibilità ai terzi all'annotazione del relativo contratto a margine dell'atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo per gli immobili, ai sensi dell'art. 2647 c.c., resta degradata a mera pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo. (Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 07/06/2013)
Cass. civ. n. 15240/2017
L’attribuzione patrimoniale gratuita (nella specie, sotto forma di legato) di un bene con vincolo perpetuo di destinazione imposto dal disponente con clausola modale, è nulla per violazione dell’art. 1379 c.c., risultando eccessivamente compromesso il diritto di proprietà dell’onerato, i cui poteri dispositivi sul bene - destinato a circolare, a pena di inadempimento, con il medesimo vincolo - risultano sostanzialmente sterilizzati “sine die”.
Cass. civ. n. 10803/2015
La disposizione testamentaria che preveda la corresponsione di una rendita ad un soggetto determinato ha natura di legato e non di onere, o "modus", poiché il legato è un'autonoma e diretta attribuzione patrimoniale a favore del legatario, il quale è un avente causa del "de cuius", mentre il secondo integra una liberalità indiretta a vantaggio di soggetti solo genericamente indicati, che si consegue attraverso un'obbligazione imposta all'onerato, sicchè il beneficiario della liberalità è un avente causa da quest'ultimo e non dal testatore.
Cass. civ. n. 11906/2013
In tema di successioni "mortis causa", allorché l'adempimento dell'onere apposto ad una disposizione testamentaria, consistente nell'obbligo per l'erede di prestare assistenza e cura ad un terzo vita natural durante, sia reso impossibile dal rifiuto di quest'ultimo di usufruire di tali prestazioni, non è configurabile la nullità della disposizione ai sensi dell'art. 647, terzo comma, cod. civ., il quale attiene esclusivamente alle ipotesi di impossibilità originaria di adempimento dell'onere, trovando, invece, l'impossibilità sopravvenuta la propria disciplina nei principi generali relativi alla risoluzione o all'estinzione dell'obbligazione, con conseguente eventuale liberazione dell'onerato a seguito di costituzione in mora del beneficiario.
Cass. civ. n. 27854/2013
La costituzione del fondo patrimoniale di cui all'art. 167 cod. civ. è soggetta alle disposizioni dell'art. 162 cod. civ., circa le forme delle convenzioni matrimoniali, ivi inclusa quella del quarto comma, che ne condiziona l'opponibilità ai terzi all'annotazione del relativo contratto a margine dell'atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo per gli immobili, ai sensi dell'art. 2647 cod. civ., resta degradata a mera pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo. (Rigetta, Trib. Giulianova, 03/10/2007).
Cass. civ. n. 4022/2007
L'onere o modus si qualifica come elemento accidentale ed accessorio rispetto al negozio testamentario, istitutivo di erede (o contenente un legato), ma tale natura non esclude che lo stesso onere possa collegarsi ad un'istituzione di erede per legge, nell'ipotesi in cui il testamento non istituisca un erede, dando luogo alla successione legittima. Infatti, l'imposizione dell'onere all'erede legittimo è stabilita dal diritto positivo, all'art. 629 c.c., che, nel prevedere che le disposizioni a favore dell'anima «si considerano come un onere a carico dell'erede o del legatario, e si applica l'art. 648» implica che in mancanza di istituzione testamentaria di erede l'onere possa gravare sull'erede designato per legge, in eguale misura, con applicazione della medesima disposizione dell'art. 648 c.c. sull'adempimento dovuto.
Cass. civ. n. 2664/2006
L'impresa familiare coltivatrice non è presunta in presenza di conduttore di fondo agricolo che sia coniugato con figli, ma va provata da chi ne deduce la sussistenza. (Rigetta, App. Caltanissetta, 19 giugno 2002).
Cass. civ. n. 1663/2005
In tema di contratti agrari, il diritto di ripresa attribuito all'equiparato al coltivatore diretto - e cioè al tecnico agrario, a norma dell'art. 7 legge n. 203 del 1982L. 03/05/1982, n. 203 - è subordinato alla condizione, prevista dall'art. 42, lett. d), della legge n. 203 del 1982, che colui che esercita la ripresa non si trovi nel godimento di fondi idonei ad assorbire più di metà della forza lavorativa familiare. Per accertare tale condizione, peraltro, è necessario considerare la peculiarità del lavoro, eminentemente intellettuale, svolto dal tecnico agrario, idoneo ad esplicarsi convenientemente in un'area più vasta di quella capace di esaurire la forza lavorativa, principalmente manuale, del coltivatore diretto.
Cass. civ. n. 626/2003
In tema di successioni mortis causa, la disposizione testamentaria con cui sia imposto all'erede di prestare presso di sé assistenza materiale e morale ad un terzo vita natural durante, configura un onere ai sensi dell'art. 647 c.c., assimilabile nel contenuto e nella portata al vitalizio alimentare ex art. 1872 c.c. Ne consegue che esso è indipendente dallo stato economico del beneficiario ed è caratterizzato, anche in applicazione analogica dell'art. 443, secondo comma c.c., dalla sua convertibilità, nell'ipotesi di sopravvenuta impossibilità della convivenza tra erede onerato 'e terzo assistito, in una prestazione di dare (corresponsione di un assegno pecuniario), affinché il modus, non attuabile secondo le modalità stabilite dal testatore, venga adempiuto cosi come è possibile e nella maniera maggiormente coincidente con quella voluta.
Cass. civ. n. 17855/2003
In tema di contratti agrari, la comunicazione ex art. 5 della legge n. 203 del 1982 e l'inutile decorso del termine per sanare le inadempienze che ad essa consegue rilevano ai fini di delimitare l'inadempimento comportante la risoluzione del contratto, mentre la comunicazione ex art. 46 della legge n. 203 del 1982 si caratterizza esclusivamente come filtro riduttivo dell'instaurarsi di procedimenti giudiziari; ne consegue che, non essendo fungibili, e presupponendo la risoluzione del contratto un inadempimento non sanato, la comunicazione ex art. 5 si configura a tale fine come imprescindibile.
Cass. civ. n. 10859/1999
La costituzione del fondo patrimoniale prevista dall'art. 167 c.c., che comporta un limite di disponibilità di determinati beni con vincolo di destinazione per fronteggiare i bisogni della famiglia, va compresa tra le convenzioni matrimoniali e pertanto è soggetta alle disposizioni dell'art. 162 c.c. che, per l'opponibilità ai terzi del vincolo, impone l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo per gli immobili ai sensi dell'art. 2647 c.c. resta degradata a semplice pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile; pertanto, la costituzione del fondo effettuata da imprenditore poi fallito, trascritta prima del fallimento ma annotata successivamente, è inopponibile alla massa.
Cass. civ. n. 802/1986
L'onere per gli eredi, in caso di vendita di uno specifico bene compreso nella massa ereditaria di trasferire lo stesso a un determinato soggetto indicato dal testatore, non contrasta con i principi dell'ordine pubblico, né con alcuna norma di legge riguardante i poteri di disposizione del testatore, né in ispecie con il divieto pattizio di alienazione a norma dell'art. 1379 c.c., e comporta la costituzione in favore del designato, di un diritto di prelazione azionabile — in caso d'inosservanza — a termini dell'art. 648 c.c.
Cass. civ. n. 6194/1984
Mentre il legato è un'autonoma e diretta attribuzione patrimoniale a favore del legatario il quale è un avente causa del de cuius, l'onere o modus integra una liberalità indiretta che si consegue attraverso un'obbligazione imposta all'onerato, per modo che il beneficiario della liberalità indiretta è un avente causa di quest'ultimo e non del testatore.