Art. 698 – Codice civile – Usufrutto successivo
La disposizione, con la quale è lasciato a più persone [678] successivamente l'usufrutto [796], una rendita o un'annualità, ha valore soltanto a favore di quelli che alla morte del testatore si trovano primi chiamati a goderne.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 7710/2016
L'usufrutto successivo "improprio", che ricorre allorché il costituente trasferisca, per atto "inter vivos" diverso dalla donazione, la nuda proprietà di un immobile, riservando a sé e, per il periodo successivo alla propria morte, ad uno o più terzi, l'usufrutto sul bene, così da farne coincidere la durata con la vita del più longevo degli usufruttuari, è ammissibile e resta sottratto al divieto di cui all'art. 698 c.c., in quanto la fattispecie negoziale costitutiva dei diversi usufrutti si perfeziona con la conclusione del contratto, rappresentando la premorienza del costituente un fatto puramente accidentale e non causale rispetto alla produzione degli effetti.
Cass. civ. n. 25857/2011
Nel procedimento a cognizione piena introdotto con l'opposizione a decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 645 c.p.c., il certificato di saldaconto (a differenza di quanto previsto per la fase monitoria dall'art. 50 del d.l.vo 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) ha valore indiziario e può assolvere l'onere della prova dell'ammontare del credito in forza della clausola, contenuta nel contratto di conto corrente, con la quale il cliente riconosca che i libri e le altre scritture contabili della banca facciano piena prova nei suoi confronti, trattandosi di clausola immune da nullità, agli effetti dell'art. 2698 c.c., in quanto non integrante una non consentita inversione dell'onere probatorio su diritti di cui le parti non possano disporre, né un aggravamento eccessivo dell'esercizio del diritto.
Cass. civ. n. 1070/1994
Quando le parti di un contratto, nell'ambito dell'autonomia contrattuale (art. 1322 c.c.) e al fine di prevenire contestazioni, convengono che una determinata circostanza debba essere provata in un modo predeterminato, non è ammesso il ricorso a prove diverse - testimoniali o presuntive - che non siano equipollenti a quella pattuita.
Cass. civ. n. 6208/1991
Quando le parti di un rapporto obbligatorio convengano che un terzo — indicato da entrambe o solo da una di esse — accerti il dovuto (nella specie, a titolo di sconto a carico delle case farmaceutiche sui medicinali destinati agli enti mutualistici, ex art. 4 della L. 4 agosto 1955, n. 692) e che questo divenga definitivo se non contestato dalla parte creditrice, non si determina un'inversione dell'onere della prova, la cui pattuizione è proibita dall'art. 2698 c.c., ma si prevede un meccanismo attraverso il quale la mancata contestazione del creditore rende il credito definitivo anche nei confronti del debitore, con la conseguenza che questo non può più provare che il dovuto sia minore di quello accertato dal terzo.
Cass. civ. n. 7463/1990
In tema di contratto di trasporto, l'art. 1698 cod. civ., ai sensi del quale il ricevimento senza riserve delle cose trasportate con il pagamento di quanto è dovuto al vettore estingue le azioni derivanti dal contratto, tranne il caso di dolo o colpa grave del vettore, non indica il modo con il quale il destinatario debba formulare la riserva, cosicché l'onere relativo può ritenersi adempiuto in qualsiasi forma idonea a rendere edotto il vettore dell'esistenza della riserva e del contenuto della stessa.
Cass. civ. n. 3167/1988
L'inversione dell'onere della prova — in mancanza di apposito patto ex art. 2698 c.c. — può risultare anche dal comportamento processuale della parte, ma, affinché ciò si verifichi, non è sufficiente che la parte, cui non spetta il relativo onere, deduca od anche offra la prova, ed occorre invece l'inequivoca manifestazione di volontà della medesima di rinunciare ai benefici ed ai vantaggi, che le derivano dal principio che regola l'onere della prova, e di subire le conseguenze dell'eventuale fallimento della prova dedotta ed offerta.
Cass. civ. n. 4832/1979
L'accertamento della sussistenza o meno della colpa grave del vettore, agli effetti dell'art. 1698 c.c., costituisce indagine di fatto demandata al giudice del merito e, se correttamente motivata, e insindacabile in sede di legittimità. .
Cass. civ. n. 3983/1975
L'estinzione delle azioni derivanti dal contratto di trasporto nei confronti del vettore, ai sensi dell'art. 1698 c.c., è subordinata al verificarsi di tre presupposti: a) la riconsegna completa delle cose trasportate al destinatario nel luogo di destinazione; b) il ricevimento delle cose trasportate da parte del destinatario senza riserve; c) il pagamento di quanto dovuto al vettore. In particolare, il pagamento del prezzo deve essere totale, cioè deve essere pagato il prezzo pattuito per l'intero percorso, senza che possa distinguersi, ove ciò sia stato pattuito, tra parte del prezzo a carico del mittente per un tratto del percorso e parte del prezzo a carico del destinatario per il restante tratto del percorso, attribuendo rilevanza, al fine dell'estinzione delle azioni nei confronti del vettore, soltanto al pagamento della parte del prezzo a carico del destinatario.
Cass. civ. n. 4009/1974
Nonostante il ricevimento della merce senza riserve, l'azione derivante dal contratto di trasporto per la perdita parziale non facilmente riconoscibile non è preclusa, purché il danno sia stato denunciato non oltre otto giorni dal ricevimento.
Cass. civ. n. 3615/1972
L'art. 1698 c.c. secondo il quale i diritti nascenti dal contratto di trasporto di trasferiscono dal mittente al destinatario, dopo l'arrivo o il mancato arrivo della merce a destinazione, non trova applicazione allorché il mittente e il destinatario siano la stessa persona.