Art. 678 – Codice civile – Accrescimento nel legato di usufrutto

Quando a più persone è legato un usufrutto [667, 698, 978 ss. c.c.] in modo che tra di loro vi sia il diritto di accrescimento [675 c.c.], l'accrescimento ha luogo anche quando una di esse viene a mancare dopo conseguito il possesso della cosa su cui cade l'usufrutto [982 c.c.].

Se non vi è diritto di accrescimento, la porzione del legatario mancante si consolida con la proprietà [1014 c.c.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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