Art. 704 – Codice civile – Rappresentanza processuale

Durante la gestione dell'esecutore testamentario, le azioni relative all'eredità [533 c.c.] devono essere proposte anche nei confronti dell'esecutore [102 c.p.c.]. Questi ha facoltà d'intervenire [105 c.p.c.] nei giudizi promossi dall'erede e può esercitare le azioni relative all'esercizio del suo ufficio.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 5520/2020

L'esecutore testamentario, mentre è titolare "iure proprio" delle azioni, relative all'esercizio del suo ufficio, che trovano il loro fondamento e il loro presupposto sostanziale nel suo incarico di custode e di detentore dei beni ereditari ovvero nella gestione, con o senza amministrazione, della massa ereditaria, è soltanto legittimato processuale, a norma dell'art. 704 c.c., per quanto riguarda le azioni relative all'eredità e, cioè, a diritti ed obblighi che egli non acquista o assume per sé, in quanto ricadenti direttamente nel patrimonio ereditario, pur agendo in nome proprio. In tale ultima ipotesi, in cui non è investito della legale rappresentanza degli eredi del "de cuius", ma agisce in nome proprio, l'esecutore testamentario assume la figura di sostituto processuale, in quanto resiste a tutela di un diritto di cui sono titolari gli eredi, ma la sua chiamata in giudizio è necessaria ad integrare il contraddittorio.

Cass. civ. n. 14744/2016

L'esecutore testamentario è legittimato alle sole azioni relative all'esercizio del suo ufficio, finalizzato alla cura dell'esatta esecuzione delle disposizioni di ultima volontà del defunto (artt. 703 e 704 c.c.), sicché egli non è legittimato ad impugnare i negozi con i quali il defunto abbia disposto in vita dei propri beni.

Cass. civ. n. 6143/1996

L'ufficio di diritto privato dell'esecutore testamentario - cui l'art. 704 c.c. attribuisce la veste di litisconsorte necessario con l'erede nelle azioni concernenti l'eredità - viene a cessare con la morte della persona nominata, senza che ciò comporti l'interruzione del processo e la riassunzione nei confronti degli eredi dell'esecutore ovvero del custode dei beni ereditari successivamente nominato a tale incarico.

Cass. civ. n. 1044/1977

L'esecutore testamentario, nello svolgimento del suo compito di assicurare la piena attuazione della volontà del defunto, dispone di una duplice legittimazione processuale, e cioè di una lettimazione jure proprio, attinente all'esercizio dei diritti e degli obblighi relativi al suo incarico e di una legittimazione, spettantegli quale sostituto processuale, diretta al promovimento di controversie relative a rapporti di cui l'esecutore non è titolare, ma la cui tutela assicura, tuttavia, l'esatto adempimento dell'incarico ricevuto e che investe l'accertamento oltre che della qualità di erede o di legatario degli istituti anche dell'oggetto dell'istituzione testamentaria. In questo ultimo tipo di controversie, nelle quali l'esecutore testamentario è litisconsorte necessario, egli, salvo che nell'ipotesi di cui all'art. 629 c.c., non è, però, legittimato ad impugnare la sentenza cui i titolari del rapporto controverso abbiano prestato acquiescenza.

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