Art. 708 – Codice civile – Disaccordo tra più esecutori testamentari
Se gli esecutori che devono agire congiuntamente [700 c.c.] non sono d'accordo circa un atto del loro ufficio, provvede l'autorità giudiziaria, sentiti, se occorre, gli eredi.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 7883/2024
Al rapporto che si instaura fra l'ente locale ed il servizio di tesoreria si applica la disciplina del mandato, che impone al mandatario di eseguire le istruzioni con la diligenza tipica che il rapporto richiede e che la stessa professionalità del mandatario impone, con la conseguenza che, in caso di indicazioni incongrue da parte del mandante, è obbligo del tesoriere rilevare e comunicare al mandante l'incongruenza o l'errore commesso. (Nella specie, la S.C., accogliendo il ricorso, ha affermato la responsabilità del tesoriere il quale, nell'ambito di una procedura di pignoramento presso terzi, pur avendo ricevuto dal Comune, terzo pignorato, l'ordine di eseguire due distinti bonifici, l'uno in favore del creditore pignorante, per la somma pignorata, e l'altro nei confronti del debitore esecutato, per il residuo dovuto, non aveva rilevato l'incongruità dell'indicazione del medesimo codice "iban" per entrambi ed aveva così effettuato un unico bonifico dell'intero importo a favore del debitore esecutato, esponendo l'ente locale ad una ulteriore richiesta di pagamento da parte del creditore).
Cass. civ. n. 15496/2022
In tema di compravendita, la procura limitata alla stipula del preliminare non può intendersi estesa al potere di concludere anche il contratto definitivo e di trasferire la proprietà dell'immobile; invero, la stipula del contratto definitivo non può considerarsi come un atto necessario e conseguenziale per l'adempimento del mandato, costituendone, invece, un ulteriore sviluppo, attraverso una dilatazione dell'oggetto.
Cass. civ. n. 474/2016
Il mandatario, in forza di una procura generale o speciale "ad negotia", può esercitare tutti i poteri e le facoltà spettanti al mandante inerenti e necessarie all'esecuzione del mandato ricevuto, compresa quella di instaurare un giudizio di legittimità e di conferire procura speciale al difensore, a nulla rilevando che il mandato sia anteriore alla sentenza avverso la quale si intende proporre ricorso per cassazione.
Cass. civ. n. 2153/2014
Il mandato per la riscossione di un credito non si estende alla transazione col debitore, la quale, ai sensi dell'art. 1708 cod. civ., è atto meramente eventuale, ulteriore rispetto all'attività espressamente consentita.
Cass. civ. n. 21258/2014
La quietanza, rilasciata dal creditore al debitore all'atto del pagamento, ha natura di confessione stragiudiziale in ordine al fatto estintivo dell'obbligazione ai sensi dell'art. 2735 cod. civ., e, come tale, solleva il debitore dal relativo onere probatorio, vincolando il giudice circa la verità del fatto stesso, se e nei limiti in cui la stessa sia fatta valere nella controversia in cui siano parti, anche in senso processuale, l'autore e il destinatario di quella dichiarazione di scienza. Ne consegue che, nel giudizio promosso dal curatore del fallimento del creditore per ottenere l'adempimento dell'obbligazione, la suddetta quietanza non ha l'efficacia vincolante della confessione stragiudiziale, ma unicamente il valore di documento probatorio dell'avvenuto pagamento, apprezzabile dal giudice al pari di qualsiasi altra prova desumibile dal processo, atteso che il curatore, pur ponendosi, nell'esercizio del diritto del fallito, nella stessa posizione di quest'ultimo, è una parte processuale diversa dal fallito medesimo.
Cass. civ. n. 6138/2012
L'art. 1708, secondo comma, c.c., disponendo che il mandato generale non comprende gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, se non indicati espressamente, esclude la nullità per indeterminabilità dell'oggetto della procura generale, né comporta la necessità di una specifica indicazione degli atti compresi nel mandato stesso, essendo sufficiente la menzione del tipo di negozio, non rientrante nei limiti dell'ordinaria amministrazione, che il mandatario è autorizzato a concludere.
Cass. civ. n. 10687/2002
Il principio fissato dall'art. 1708 c.c., secondo il quale, di regola, vanno ricompresi nel mandato tutti gli atti necessari al compimento del negozio per il quale il mandato è stato conferito, trova applicazione al caso del mandatario munito del potere di quietanzare, anche se il pagamento sia avvenuto in epoca anteriore (e non contestualmente) al rilascio della quietanza, ed anche se non sia stato ricevuto direttamente dal rappresentante.
Cass. civ. n. 11673/2000
Richiedendo un'annotazione in calce, in margine o a tergo di un documento rimasto in possesso del creditore la norma ex art. 2708 c.c. ha inteso attribuire valore di prova liberatoria ad una nota o appunto che non faccia parte integrante del testo del documento e che non sia stato redatto nello stesso contesto di tempo, ma sia stato apposto dal creditore (o da un suo incaricato) su una parte periferica del documento in un secondo momento, dopo il suo completamento (nella specie è stata ritenuta erronea l'attribuzione del valore di una confessione stragiudiziale recettizia, cioè di una prova piena anziché di una prova semplice da valutare insieme alle altre prove acquisite al processo, all'annotazione «effettuato» scritta a stampa, sotto la voce prestampata «pagamento», nell'intestazione della fattura inviata al debitore dal creditore).
Cass. civ. n. 5932/1999
Tra gli atti necessari al compimento del mandato che, ai sensi dell'art. 1708 c.c., sono ricompresi nel suo ambito, vanno considerati quelli che si riconnettono all'attività espressamente consentita e ne costituiscono l'ulteriore svolgimento naturale, e non anche quelli che non si pongono come necessari e conseguenziali per l'adempimento del mandato, costituendone invece un ulteriore sviluppo, attraverso una dilatazione dell'oggetto. Al fine di un tal tipo di valutazioni, e perciò al fine di stabilire contenuto ed estensione del mandato conferito per l'espletamento di una determinata attività, ovviamente non si può non tener conto di atti il cui compimento sia reso obbligatorio dalla legge, dovendosi ritenere — anzi — che in un tal caso neppure si ponga concretamente un problema di individuazione dei limiti del mandato, perché il mandante (salva l'ipotesi di un espresso divieto formulato al mandatario) non può comunque ignorare che il mandatario è tenuto al rispetto della legge.
Cass. civ. n. 9162/1995
La clausola compromissoria ha carattere autonomo rispetto al contratto al quale si riferisce, con la conseguenza che il potere di stipularla non pub considerarsi compreso nelle facoltà necessarie per l'espletamento del mandato, che il rappresentato abbia conferito al proprio rappresentante. (Principio ribadito dalla S.C. in relazione a fattispecie all'entrata in vigore della modifica dell'art. 808 c.p.c., introdotta con la L. n. 25 del 1994, secondo cui il potere di stipulare il contratto comprende quello di convenire la clausola compromissoria).