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Art. 707 — Consegna dei beni all’erede

Art. 707 — Consegna dei beni all’erede

L’esecutore testamentario deve consegnare all’erede, che ne fa richiesta, i beni dell’eredità che non sono necessari all’esercizio del suo ufficio.

Egli non può rifiutare tale consegna a causa di obbligazioni che debba adempiere conformemente alla volontà del testatore, o di legati condizionali o a termine [ 633, 637 c.c. ], se l’erede dimostra di averli già soddisfatti, od offre idonea garanzia [ 640, 1179 c.c. ] per l’adempimento delle obbligazioni, dei legati o degli oneri.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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