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Art. 709 — Conto della gestione

Art. 709 — Conto della gestione

L’esecutore testamentario deve rendere il conto [ 263 c.c. ] della sua gestione al termine della stessa, e anche spirato l’anno dalla morte del testatore, se la gestione si prolunga oltre l’anno [ 703 c.c. ].

Egli è tenuto, in caso di colpa [ 703, 2043 c.c. ] al risarcimento dei danni verso gli eredi e verso i legatari.

Gli esecutori testamentari, quando sono più [ 700 c.c. ], rispondono solidalmente per la gestione comune [ 1292 c.c., 4 c.p.c. ].

Il testatore non può esonerare l’esecutore testamentario dall’obbligo di rendere il conto o dalla responsabilità della gestione [ 109 disp. att. c.p.c. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 2455/1984

A norma dell’art. 709 c.c., l’esecutore testamentario è tenuto al rendiconto, quando la gestione si protrae oltre l’anno dalla morte del testatore, indipendentemente dal compimento dell’anno di effettiva gestione.

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