Art. 717 – Codice civile – Sospensione della divisione per ordine del giudice

L'autorità giudiziaria [786, 787 c.p.c.], su istanza di uno dei coeredi, può sospendere, per un periodo di tempo non eccedente i cinque anni, la divisione dell'eredità o di alcuni beni, qualora l'immediata sua esecuzione possa recare notevole pregiudizio al patrimonio ereditario [1111 c.c.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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