Art. 741 – Codice civile – Collazione di assegnazioni varie

È soggetto a collazione ciò che il defunto ha speso a favore dei suoi discendenti per assegnazioni fatte a causa di matrimonio, per avviarli all'esercizio di una attività produttiva o professionale, per soddisfare premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita [1919, 1923 c.c.] a loro favore o per pagare i loro debiti.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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