Art. 741 – Codice civile – Collazione di assegnazioni varie
È soggetto a collazione ciò che il defunto ha speso a favore dei suoi discendenti per assegnazioni fatte a causa di matrimonio, per avviarli all'esercizio di una attività produttiva o professionale, per soddisfare premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita [1919, 1923 c.c.] a loro favore o per pagare i loro debiti.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 18056/2025
L'art. 485 c.c., che considera erede puro e semplice il chiamato all'eredità che, essendo in possesso, a qualsiasi titolo, di beni ereditari, non faccia l'inventario entro i termini previsti, non riguarda il donatario, anche se questi abbia rinunciato all'eredità, in quanto - in tale ipotesi - vi è un titolo che giustifica il trasferimento del bene né la rinuncia è idonea a far rientrare il bene donato nell'asse ereditario, salvi gli effetti dell'azione di riduzione, ove vittoriosamente esercitata.
Corte dei Conti 29583 del 22 ottobre 2021
L'obbligo di collazione previsto dall'art. 741 c.c. relativamente a ciò che il defunto ha speso a favore dei suoi discendenti, per soddisfare, tra l'altro, premi relativi a contratti sulla vita a loro favore, riguarda tanto l'ipotesi dell'assicurazione stipulata dal discendente sulla propria vita, "sub specie" di pagamento del debito altrui, quanto quella di assicurazione sulla vita del discendente (o del "de cuius"), che rientra nello schema della donazione indiretta, quale contratto a favore di terzo. Peraltro, giacché il capitale assicurato può rivelarsi, di fatto, inferiore ai premi - che costituiscono, in linea di principio, l'oggetto del conferimento ex art. 2923, comma 2, c.c. - l'obbligo di collazione va precisato nel senso che, indipendentemente dalla natura cd. tradizionale o finanziaria della polizza, il conseguente conferimento riguarda la minore somma tra l'ammontare dei premi pagati ed il capitale, non potendo la collazione avere ad oggetto che il vantaggio conseguito dal beneficiario (o dai suoi discendenti), sul quale grava l'onere della relativa prova.