Art. 745 – Codice civile – Frutti e interessi
I frutti [820 c.c.] delle cose e gli interessi sulle somme soggette a collazione non sono dovuti che dal giorno in cui si è aperta la successione [456 c.c.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 33369/2023
Hanno natura privilegiata ex art. 8-bis della legge n. 33 del 2015 i crediti restitutori, in ragione della loro causa riferita alle "somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia", purché la liquidazione sia avvenuta successivamente all'entrata in vigore di detta legge, ed anche se il credito garantito trovi titolo in un contratto concluso in precedenza.
Cass. civ. n. 28130/2021
In caso di illegittima revoca di mandato di agenzia conferito a società in accomandita semplice, il termine di prescrizione dell'azione risarcitoria promossa dalla socia accomandante per il risarcimento dei danni da perdita di affari vantaggiosi per mancata disponibilità di utili decorre dal momento in cui tale mancata disponibilità si manifesti e determini la mancata conclusione dell'affare, non spiegando incidenza sulla nascita del diritto risarcitorio (e, quindi, sulla decorrenza del termine di prescrizione) il giudicato sulla illegittimità della revoca. (Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 17/01/2019).
Cass. civ. n. 18001/2021
Nel contratto di agenzia, la rappresentanza attiva e passiva dell'agente è limitata alla ricezione dei reclami relativi alle inadempienze contrattuali ed al promovimento delle procedure cautelari nell'interesse del preponente; pertanto, essa non comprende il potere di riconoscimento dei diritti né quello di accettare la restituzione della merce da parte del cliente, salvo lo specifico ed eccezionale conferimento di un potere di rappresentanza piena, il quale rende applicabili, oltre alle norme dell'agenzia, anche quelle del mandato.
Cass. civ. n. 3683/2020
Nel caso in cui la parte offesa da un reato chieda l'ammissione al passivo del fallimento del soggetto che può essere chiamato a rispondere civilmente per il fatto dell'imputato, al fine di conseguire l'ammissione al passivo in via privilegiata del credito per il risarcimento del danno patito occorre che essa provi: a) l'esistenza di un processo penale in corso; b) che il soggetto dichiarato fallito era legato all'imputato in detto processo da un rapporto che lo rende civilmente responsabile per il fatto dell'imputato; c) che il soggetto vittima del reato si è costituito parte civile e che il soggetto, poi dichiarato fallito, è stato convenuto nel processo penale in qualità di responsabile civile; d) che è intervenuto nel processo penale il sequestro dei beni del responsabile civile.
Cass. civ. n. 16701/2017
La domanda diretta a conseguire gli interessi sulle somme pari al valore degli immobili oggetto di collazione per imputazione può essere proposta per la prima volta in appello, in ragione della necessaria operatività dell'istituto della collazione nel giudizio di divisione ereditaria e dell'automatica inerenza alla comunione, sin dall'apertura della successione, delle summenzionate somme. (Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 20/06/2013).
Cass. civ. n. 15645/2017
Il principio dell'apparenza del diritto, riconducibile a quello più generale della tutela dell'affidamento incolpevole, può essere invocato con riguardo alla rappresentanza, allorché, indipendentemente dalla richiesta di giustificazione dei poteri del rappresentante ex art. 1393 c.c., non solo vi sia la buona fede del terzo che abbia concluso atti con il falso rappresentante, ma vi sia anche un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente.
Cass. civ. n. 4082/1988
L'indicazione del grado di uno dei privilegi generali sui beni mobili, di cui agli artt. 2751 ss. c.c., non fa parte del petitum della domanda diretta al riconoscimento del relativo credito, essendo l'ordine dei privilegi sottratto all'iniziativa del creditore perché tassativamente stabilito dalla legge in correlazione alla causa del credito. Ne deriva che, nel giudizio di opposizione allo stato passivo fallimentare, in relazione agli stessi fatti, è ammessa anche in grado d'appello una diversa qualificazione del credito, ancorché vi si ricolleghi una collocazione in via privilegiata diversa da quella indicata nella domanda di ammissione al passivo.
Cass. civ. n. 1432/1983
Il privilegio è un accessorio del credito che la legge accorda a determinati creditori «in considerazione della causa del credito» stesso, onde, in caso di estinzione del diritto del creditore, il privilegio, sia esso generale o speciale, si estingue a sua volta.
Cass. civ. n. 2957/1973
Il privilegio, come diritto di prelazione che la legge accorda in riguardo alla causa del credito, (art. 2745 c.c.), non comporta alcuna deroga al principio generale dettato dall'art. 2740 c.c. Secondo cui il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. In conseguenza il creditore, pur essendo assistito da particolari garanzie stabilite con il privilegio, non è affatto impedito dal soddisfare le sue ragioni procedendo a esecuzione su un qualunque altro bene dell'obbligato.
Cass. civ. n. 1987/1969
La collazione non annulla ex tunc la donazione, sicché il donatario non deve restituire quanto medio tempore abbia goduto del bene donato; ma soltanto conferire il bene o il suo valore alla massa dividenda nello stato in cui si trova al tempo dell'aperta successione. Pertanto, la donazione della sola perceptio fructum — indipendentemente dalla donazione della cosa principale — non è soggetta a collazione limitatamente ai frutti del bene, fino all'apertura della successione.