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Art. 751 — Collazione del danaro

Art. 751 — Collazione del danaro

La collazione del danaro donato si fa prendendo una minore quantità del danaro che si trova nell’eredità, secondo il valore legale della specie donata o di quella ad essa legalmente sostituita all’epoca dell’aperta successione [ 1277c.c. ].

Quando tale danaro non basta e il donatario non vuole conferire altro danaro o titoli dello Stato, sono prelevati mobili o immobili ereditari, in proporzione delle rispettive quote [ 725, 727 c.c. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 18054/2004

In tema di successioni mortis causa la collazione del denaro si attua naturalmente per imputazione, sul presupposto necessario che si sia in precedenza proceduto ad un’operazione di divisione dell’asse ereditario, realizzandosi l’imputazione, appunto, attraverso un minor prelievo rispetto a quanto altrimenti spetterebbe pro quota al donatario sull’intero asse. Da ciò conseguono l’impossibilità di scindere logicamente i due momenti — quello della collazione e quello della formazione delle quote ereditarie spettanti a ciascun coerede — e perciò la necessità che la collazione si compia all’interno dell’operazione di divisione dell’asse ereditario (nella specie, gli eredi del de cuius morto ab intestato avevano chiesto che venisse ammesso, in prededuzione, il loro credito avverso il fallimento di un altro coerede che aveva ricevuto in vita alcune donazioni in denaro, delle quali si chiedeva operarsi la collazione. La s.c., nel confermare la sentenza di rigetto della domanda emessa dalla corte di merito, ha enunciato il principio di diritto di cui in massima).

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Cass. civ. n. 836/1973

La collazione per imputazione è il modo normale della collazione delle donazioni di denaro tanto secondo l’art. 1025 del c.c. del 1865, quanto secondo l’art. 751 del c.c. vigente, mentre ha carattere eccezionale la collazione reale, la quale può avvenire allorché il denaro manchi o non sia sufficiente a che gli altri coeredi prelevino somme di ammontare pari a quello ricevuto dal donatario. In questa seconda ipotesi, peraltro, la collazione reale può essere esclusa allorché il donante abbia imposto al donatario l’onere di conferire in collazione il denaro donato, mediante imputazione e non in natura; onere perfettamente valido, dovendosi riconoscere al donante il potere e la facoltà di stabilire il modo di conferimento della disposta donazione. (Nella specie la volontà del donante si era espressa nel senso che per le somme di denaro donate la collazione si facesse per imputazione, escludendo un conferimento alla massa ereditaria di somme di pari ammontare).

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