Art. 725 – Codice civile – Prelevamenti

Se i beni donati non sono conferiti in natura [746, 750 c.c.], o se vi sono debiti da imputare alla quota di un erede a norma del secondo comma dell'articolo precedente, gli altri eredi prelevano dalla massa ereditaria beni in proporzione delle loro rispettive quote [1113 c. 4 c.c.].

I prelevamenti, per quanto è possibile, si formano con oggetti della stessa natura e qualità di quelli che non sono stati conferiti in natura.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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