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Art. 725 — Prelevamenti

Art. 725 — Prelevamenti

Se i beni donati non sono conferiti in natura [ 746, 750 c.c. ], o se vi sono debiti da imputare alla quota di un erede a norma del secondo comma dell’articolo precedente, gli altri eredi prelevano dalla massa ereditaria beni in proporzione delle loro rispettive quote [ 1113 c. 4 c.c. ].

I prelevamenti, per quanto è possibile, si formano con oggetti della stessa natura e qualità di quelli che non sono stati conferiti in natura.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 17022/2017

In tema di collazione per imputazione, la mancanza, nell’asse ereditario, di beni della stessa natura di quelli che sono stati conferiti dagli eredi donatari, non esclude il diritto al prelevamento da parte degli eredi non donatari, da effettuarsi solo per quanto possibile con oggetti della stessa natura e qualità di quelli non conferiti in natura. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che, a seguito della collazione per imputazione di un immobile ad opera del coerede donatario ed in presenza di un compendio ereditario relitto composto da partecipazioni societarie, aveva attribuito, in favore del coerede non donatario, a titolo di prelevamenti ed in mancanza di beni nell’asse ereditario omogenei a quello conferito, un determinato numero di dette quote, sì da renderne, all’esito delle operazioni divisionali, la partecipazione societaria superiore a quella del coerede donatario).

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Cass. civ. n. 20041/2016

In tema di collazione, ove il “relictum” sia costituito da un unico bene, i prelevamenti devono essere effettuati stralciando dallo stesso la quota corrispondente al valore dei beni oggetto del conferimento per imputazione, atteso che la mancanza, nell’asse ereditario, di beni della stessa natura di quelli che sono stati così conferiti dagli eredi donatari non esclude il diritto degli eredi non donatari al prelevamento, che si attua, ex art. 725 c.c., solo per quanto possibile, con oggetti della stessa natura e qualità di quelli non conferiti in natura.

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Cass. civ. n. 27410/2005

Ai sensi dell’art. 725 c.c. la collazione per imputazione, istituto diretto ad assicurare la par condicio degli eredi, opera immediatamente mediante il prelievo, da parte degli altri eredi, dalla massa ereditaria, di beni in proporzione delle loro rispettive quote, prelievo appunto formato — per quanto possibile — con oggetti della stessa natura e qualità di quelli che non sono stati conferiti in natura, prevedendo l’art. 726 c.c. che, fatti i prelevamenti, si proceda alla stima di quel che rimane nella massa, così da consentire la formazione di tante porzioni quanti sono gli eredi o le stirpi dei condividenti in proporzione delle quote.

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Cass. civ. n. 3118/1993

Nell’ambito delle operazioni di divisione ereditaria, il sistema dei prelevamenti compensativi, a favore dei coeredi nei cui confronti altro coerede siasi reso debitore in dipendenza dei rapporti di comunione, non ha carattere obbligatorio, potendo conseguirsi un risultato analogo mediante una ripartizione proporzionale del credito ed il suo soddisfacimento in sede di formazione delle porzioni.

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Cass. civ. n. 2630/1990

I beni che i coeredi non donatari possono prelevare dalla massa ereditaria a seguito della collazione per imputazione effettuata dai coeredi donatari, devono essere stimati per il valore che avevano all’epoca dell’apertura della successione e non già al momento della divisione, perché detti prelevamenti, pur costituendo una delle fasi in cui si attua la divisione, non si identificano con le operazioni divisionali vere e proprie, avendo, al pari della collazione, il prevalente scopo di assicurare la parità di trattamento fra coeredi donatari e coeredi non donatari.

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Cass. civ. n. 4131/1976

Gli effetti dichiarativi della divisione ereditaria, comportanti che ciascun condividente debba considerarsi successore immediato del de cuius nei beni di cui diviene titolare, non determinano anche l’automatica attribuzione agli assegnatari dei frutti (naturali o civili) che i beni medesimi abbiano prodotto durante lo stato di comunione. Questi, ove non distribuiti fra i coeredi, in proporzione delle quote, formano una massa indivisa, sulla quale ciascun partecipante ha un diritto di natura e consistenza identiche a quelle del diritto sui beni della comunione. Ne consegue che l’acquisizione da parte di un erede di frutti maturati durante la comunione, ancorché prodotti da beni poi assegnatigli per norma dettata dal testatore (art. 733 c.c.), fa sorgere un corrispondente suo debito verso i coeredi (art. 724 secondo comma c.c.), con il diritto di questi ultimi di effettuare prelevamenti dalla massa ereditaria in proporzione delle rispettive quote (art. 725 primo comma c.c.).

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