Art. 760 – Codice civile – Inesigibilità di crediti

Non è dovuta garanzia per l'insolvenza del debitore di un credito assegnato a uno dei coeredi [727, 1267 c.c.], se l'insolvenza è sopravvenuta soltanto dopo che è stata fatta la divisione.

La garanzia della solvenza del debitore di una rendita [1864, 1868 c.c.] è dovuta per i cinque anni successivi alla divisione.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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