Art. 761 – Codice civile – Annullamento per violenza o dolo

La divisione può essere annullata quando è l'effetto di violenza [1453 ss. c.c.] o di dolo [768, 1439 c.c.].

L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o in cui il dolo è stato scoperto [1442 c.c.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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