Art. 777 – Codice civile – Donazioni fatte da rappresentanti di persone incapaci
Il padre e il tutore non possono fare donazioni per la persona incapace [2 c. 1 c.c.] da essi rappresentata.
Sono consentite, con le forme abilitative richieste, le liberalità in occasione di nozze a favore dei discendenti dell'interdetto o dell'inabilitato [785 c.c.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 5899/2022
A norma degli artt. 1586 e 1777 c.c. - che esprimono una regola generale applicabile anche fuori dell'ambito dei contratti di locazione e di deposito - il convenuto in un'azione di revindica, che indichi il soggetto in nome del quale detiene il bene rivendicato, ha diritto di essere estromesso dalla lite e perde, quindi, la legittimazione passiva rispetto alla domanda. Ne consegue che fra tali soggetti non viene a costituirsi un rapporto di litisconsorzio necessario, neanche nel caso in cui venga disposta, sotto il profilo della comunanza di causa, l'intervento "jussu judicis" della persona indicata come l'effettivo possessore del bene rivendicato. Peraltro, l'obbligo del giudice di estromettere dalla causa il detentore originariamente citato non è incondizionato, ma a norma del citato art. 1586 c.c., presuppone che quest'ultimo dimostri di non aver alcun interesse a rimanere della lite e non si opponga, quindi, all'azione del terzo che pretende di aver diritto alla cosa; pertanto se la sentenza di primo grado, ritenendo persistere siffatto interesse, non estrometta il detentore del giudizio, ma decida la lite nei confronti sia del detentore che del possessore chiamato in causa, si verifica, in sede di gravame, un'ipotesi di causa inscindibile, con la conseguente necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell'interventore coatto, cui l'atto di appello non sia stato validamente notificato.
Cass. civ. n. 114/2019
Il beneficiario di amministrazione di sostegno conserva la sua capacità di donare, salvo che il giudice tutelare, anche d'ufficio, ritenga di limitarla –- nel provvedimento di apertura dell'amministrazione di sostegno o in occasione di una sua successiva revisione - tramite l'estensione, con esplicita clausola ai sensi dell'art. 411, co. 4, primo periodo, c.c., del divieto previsto per l'interdetto e l'inabilitato dall'art. 774, co. 1, primo periodo, c.c.
Cass. civ. n. 27044/2006
E manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 2777 c.c., per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., sotto il profilo della ingiustificata disparità di trattamento tra il creditore garantito da pegno rispetto al creditore garantito dal privilegio speciale del depositario (non prevalendo quest'ultimo, a differenza del primo, sui creditori assistiti da privilegio speciale ex art. 2751bis c.c.). Infatti l'analogia tra le due situazioni è limitata alla identica disciplina che esse ricevono nell'art. 53 legge fallim., mentre non è dato confondere le modalità di esercizio della prelazione con la natura delle cause di prelazione stessa, derivanti dalla valutazione sociale della causa del credito, quanto ai privilegi, e dalla volontà delle parti, quanto al pegno.
Cass. civ. n. 12569/2004
Ai sensi dell'art. 2777 c.c., i privilegi per crediti dei professionisti, dei prestatori d'opera e dell'agente (art. 2751 bis, numeri 2 e 3. c.c.) - considerati in rapporto di concorrenza tra loro - sono postergati a quelli per crediti che hanno causa nel rapporto di lavoro subordinato (art. 2751 bis, numero 1, c.c.), una diversa lettura della detta disposizione risolvendosi in un'operazione di manipolazione creativa, non consentita all'interprete. Né tale postergazione si pone in contrasto con gli artt. 3 e 35 Cost., posto che l'ordine dei privilegi costituisce materia che, implicando scelte e valutazioni ampiamente discrezionali, è riservata all'esercizio del potere legislativo; è pertanto manifestamente infondata, in riferimento ai detti parametri, l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 2777 c.c., come sopra interpretato.
Cass. civ. n. 9521/2000
In tema di contratto di deposito, essendo il depositario obbligato a consegnare al depositante l'oggetto del deposito e potendo tale obbligo, nel caso in cui terzi vantino diritti sul medesimo oggetto, essere paralizzato soltanto dall'esperimento dell'azione di rivendica da parte del terzo, l'omesso esercizio di detta azione esclude che sia configurabile una responsabilità del depositario nascente dalla restituzione effettuata in conformità all'art. 1777, primo comma, c.c.
Cass. civ. n. 10892/1999
Nel contratto di parcheggio (assimilabile, quanto alla disciplina giuridica applicabile, al contratto di deposito), soggetto attivo dell'obbligazione di restituzione delle cose depositate (ovvero di quella sostitutiva avente ad oggetto l'equivalente pecuniario delle medesime) è il depositante, e non già il proprietario.
Cass. civ. n. 1238/1996
L'art. 2777 c.c., nella formulazione introdotta con legge n. 426 del 1975, pur contemplando sia i crediti per spese di giustizia che quelli di cui all'art. 2751 bis c.c.. distinguendoli, quanto all'ordine della prelazione, da tutti gli altri crediti elencati nel successivo art. 2778, attribuisce solo ai primi la prevalenza su ogni altro credito pignoratizio ed ipotecario, mentre per i secondi si limita a disporne la collocazione immediatamente dopo quelli per spese di giustizia; con la conseguenza che - in mancanza di un'espressa previsione di legge - resta ferma la prevalenza dei crediti pignoratizi su quelli di cui all'art. 2751 bis c.c.
Cass. civ. n. 8401/1993
In tema di deposito, l'erede di uno dei depositanti di un complesso di beni indivisi che agisce per la restituzione è tenuto a provare solo la sua qualità di erede e non anche che i beni sono stati attribuiti, nella divisione, al suo dante causa perché, ai sensi dell'art. 1777 c.c., il depositario ha l'obbligo di restituire la cosa depositata al depositante (o alla persona indicata per riceverla), che non è, conseguentemente, tenuto a provare anche di esserne il proprietario.
Cass. civ. n. 4926/1991
Il credito dell'amministrazione finanziaria, avente ad oggetto l'Invim, relativa ad un immobile venduto in sede esecutiva in danno del debitore proprietario dell'immobile stesso e, come tale, soggetto passivo dell'imposta ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, non va collocato, in sede di distribuzione della somma ricavata, secondo l'art. 2780 c.c., atteso che tale norma regolando l'ordine dei privilegi non ne è la fonte, che va individuata, per l'Invim nell'art. 28 del citato D.P.R.. il quale attribuisce il privilegio sugli immobili trasferiti con la conseguenza che questo privilegio potrà farsi valere, ove l'imposta non sia stata assolta dal venditore, nei confronti dell'acquirente e non già in sede esecutiva contro l'alienante. Peraltro, poiché l'Invim è applicabile anche alle vendite forzate con il conseguente obbligo del cancelliere ad assolverla — prelevandone l'importo dal prezzo di vendita — in sede di registrazione del decreto di trasferimento, secondo le norme e nei medesimi casi previsti per l'imposta di registro, come stabilisce l'art. 5 del D.P.R. n. 643 del 1972 (da intendersi riferito anche ai soggetti indicati al n. 3 dell'art. 10 nonché negli artt. 11, primo comma e 52, secondo comma, collegato all'art. 55 del D.P.R. n. 634 del 1972, con i quali lo stesso art. 5, come gli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 643 del 1972, va necessariamente coordinato), il pagamento dell'Invim costituisce una spesa prededucibile della procedura esecutiva, che l'amministrazione finanziaria può recuperare in sede di distribuzione del ricavato prezzo dell'immobile venduto, a norma dell'art. 2777, primo comma c.c., con preferenza rispetto a ogni altro credito, anche pignoratizio o ipotecario.
Cass. civ. n. 5945/1982
I privilegi marittimi ed aeronautici sono regolati esclusivamente dalle norme del codice della navigazione, sulle quali non ha inciso in senso abrogativo o modificativo la L. 29 luglio 197.5, n. 426 che ha modificato alcune norme del codice civile in materia di privilegi, e pertanto, anche dopo l'entrata in vigore della legge suddetta, i privilegi previsti dal codice della navigazione vanno collocati con priorità rispetto a quelli previsti dal codice civile, ed in particolare a quelli indicati dall'art. 2777 dello stesso codice.
Cass. civ. n. 3669/1982
Il nuovo testo dell'art. 2777 c.c., come modificato dalla L. 29 luglio 1975, n. 426 che ha rinnovato il sistema e l'ordine dei privilegi, si è limitato a disporre la collocazione preferenziale immediatamente dopo le spese di giustizia, a favore dei crediti menzionati nell'art. 2751 bis c.c., fermo restando il sistema previgente nei rapporti fra i crediti predetti e quelli garantiti da pegno o assistiti da privilegio speciale con diritto di ritenzione, i quali continuano a prevalere sui crediti di lavoro, così come, nel sistema previgente, prevalevano su crediti di grado poziore.