Art. 778 – Codice civile – Mandato a donare
È nullo [1418 ss. c.c.] il mandato [1703 c.c.] con cui si attribuisce ad altri la facoltà di designare la persona del donatario o di determinare l'oggetto della donazione.
È peraltro valida la donazione a favore di persona che un terzo sceglierà tra più persone designate dal donante o appartenenti a determinate categorie, o a favore di una persona giuridica tra quelle indicate dal donante stesso [631 comma 2 c.c.]
È del pari valida la donazione che ha per oggetto una cosa che un terzo determinerà tra più cose indicate dal donante o entro i limiti di valore dal donante stesso stabiliti [631 comma 2 c.c.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 5073/2023
In caso di trust "inter vivos" con effetti "post mortem" di tipo discrezionale - nel quale, cioè, l'individuazione dei beneficiari e/o la determinazione dell'entità delle quote loro spettanti è rimessa alla discrezionalità del "trustee" - la tutela dei diritti successori dei legittimari nei confronti del relativo atto istitutivo e dei successivi atti di conferimento è assicurata non già dal mancato riconoscimento del "trust" - in conseguenza della sua nullità per contrasto con l'ordine pubblico interno, ai sensi dell'art. 13 della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, resa esecutiva in Italia con l. n. 364 del 1989 - bensì dall'azione di riduzione, i cui legittimati passivi devono individuarsi nei beneficiari, ove il "trustee" abbia già eseguito il programma del disponente, dando corso alle relative disposizioni patrimoniali (ovvero allorquando i beneficiari medesimi siano comunque individuabili con certezza), e nel "trustee" nella contraria ipotesi in cui il "trust" non abbia ancora avuto esecuzione (oltre che nel cd. "trust" di scopo, nel quale manca una specifica individuazione dei beneficiari).
Cass. civ. n. 6016/2019
Le norme di diritto internazionale privato di cui alla l. n. 218 del 1995 pongono i criteri per l'individuazione del diritto applicabile a fatti o a rapporti che presentino elementi di estraneità rispetto all'ordinamento italiano. Deve escludersi, pertanto, che l'art. 60 della l. citata abbia introdotto, in via generale, la possibilità di conferire una procura generale a donare, superando il disposto dell'art. 778 c.c., per il solo fatto che in alcuni Stati europei tale procura sia ritenuta pienamente valida, atteso che il menzionato art. 60 diviene operativo esclusivamente qualora, dall'esame dell'atto, si evinca che quest'ultimo sia destinato a produrre effetti (anche) all'estero. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato il rigetto dell'impugnazione proposta contro la sanzione disciplinare, per violazione dell'art. 28 della l. n. 89 del 1913, comminata a un notaio che aveva rogato una procura generale a donare, espressamente vietata dalla legge italiana, senza che dall'atto emergessero elementi di estraneità rispetto al nostro ordinamento). (Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 05/10/2016).
Cass. civ. n. 12991/2012
La nullità del mandato a donare, prevista dall'art. 778 c.c., si estende all'atto di donazione che sia stato stipulato in esecuzione del mandato espressamente sanzionato con la nullità del legislatore. È, pertanto, responsabile della contravvenzione di cui all'art. 28, n. 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, il notaio che roghi un atto di donazione, in cui il donante sia rappresentato dal suo procuratore in forza di procura, ricevuta dallo stesso notaio senza la presenza di testimoni, priva della designazione del donatario e della specifica indicazione dei beni oggetto della donazione.
Cass. civ. n. 16593/2010
In sede di ammissione al passivo fallimentare, il privilegio di prelazione previsto dall'art. 2778, n. 1, c.c. (per i crediti per contributi ad istituti, enti o fondi speciali compresi quelli sostitutivi o integrativi che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, indicati dall'art. 2753 c.c. e dal n. 8 (per i crediti per contributi dovuti a istituti ed enti per forme di tutela previdenziale e assistenziale indicati dall'art. 2754 c.c., nonché gli accessori, limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare), si applica, senza alcun limite temporale, ai crediti INAIL per premi. per effetto dell'art. 4 del d.l. n. 338 del 1989, conv. in legge n. 389 del 1989.
Cass. civ. n. 23808/2008
In tema di credito per pene pecuniarie in materia di I.V.A., la natura afflittiva e personale della sanzione, che in generale esclude la natura privilegiata del credito, cede a fronte dell'art. 62, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, il quale prevede che i crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse dovute ai sensi di quel decreto hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore, con grado successivo a quello indicato al n. 15) dell'art. 2778 del codice civile, e che anche in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, gli stessi crediti sono collocati sussidiariamente sul prezzo degli immobili con preferenza rispetto ai creditori chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo e secondo comma dell'art. 66 della legge n. 153 del 1969.
Cass. civ. n. 2659/1976
Ai sensi dell'art. 66 L. 30 aprile 1969, n. 153 [ora abrogato], gli accessori dei crediti per le retribuzioni dovute sotto qualsiasi forma ai prestatori di lavoro subordinato vanno collocati, come i crediti, al primo posto dell'ordine di graduazione di cui all'art. 2778 c.c., mentre gli accessori dei crediti per contributi assistenziali e previdenziali, limitatamente al cinquanta per cento, vanno collocati al quinto posto.
Cass. civ. n. 2901/1975
Ai fini dell'identificazione dell'oggetto del privilegio speciale (nella specie, quello derivante dall'art. 2778 n. 5 c.c., per tributi doganali), non può ritenersi che cose di genere non possano essere individuate attraverso le risultanze di un registro - vidimato dalla competente autorità e regolarmente tenuto - che faccia specifica e adeguata menzione di esse delle modalità della loro conservazione ed utilizzazione, ed in generale dei loro movimenti.
Cass. civ. n. 4358/1974
I crediti per contributi previdenziali dovuti ad istituti che gestiscono la assicurazione obbligatoria contro l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed i crediti per contributi dovuti ad enti che gestiscono altre forme di previdenza, i quali sono stati collocati dall'art. 66 della L. 30 aprile 1969, n. 153 [ora abrogato], rispettivamente, al primo ed al quinto posto dell'ordine di prelazione fissato dall'art. 2778, c.c., sopravanzano, quantunque siano assistiti soltanto da privilegio generale, tutti gli altri crediti che sono ad essi posposti in tale graduatoria anche se assistiti da privilegi speciali.
Cass. civ. n. 3626/1974
A norma dell'art. 66 L. 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) [ora abrogato], gli accessori dei crediti per le retribuzioni dovute sotto qualsiasi forma ai prestatori di lavoro subordinato vanno collocati, al pari dei crediti, al primo posto dell'ordine di graduazione, di cui all'art. 2778 c.c. mentre gli accessori dei crediti per contributi assistenziali e previdenziali, limitatamente al 50% vanno collocati al quinto posto.