Art. 776 – Codice civile – Donazione fatta dall’inabilitato

La donazione fatta dall'inabilitato [415, 774 c.c.], anche se anteriore alla sentenza di inabilitazione [421 c.c.] o alla nomina del curatore provvisorio [419 c.c.], può essere annullata se fatta dopo che è stato promosso il giudizio di inabilitazione.

Il curatore dell'inabilitato per prodigalità [415 c.2 c.c.] può chiedere l'annullamento della donazione, anche se fatta nei sei mesi anteriori all'inizio del giudizio d'inabilitazione [427 c.c.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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