Art. 776 – Codice civile – Donazione fatta dall’inabilitato
La donazione fatta dall'inabilitato [415, 774 c.c.], anche se anteriore alla sentenza di inabilitazione [421 c.c.] o alla nomina del curatore provvisorio [419 c.c.], può essere annullata se fatta dopo che è stato promosso il giudizio di inabilitazione.
Il curatore dell'inabilitato per prodigalità [415 c.2 c.c.] può chiedere l'annullamento della donazione, anche se fatta nei sei mesi anteriori all'inizio del giudizio d'inabilitazione [427 c.c.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 22925/2023
Al titolare del credito privilegiato ex art. 37, comma 3, della l. n. 317 del 1991, non essendo incluso nel novero dei crediti richiamati dall'art. 2776 c.c., non spetta la collocazione privilegiata sussidiaria prevista da quest'ultima disposizione codicistica, per sua natura insuscettibile di interpretazioni analogiche o estensive.
Cass. civ. n. 5724/2019
In tema di privilegio generale sui mobili, ai fini della collocazione sussidiaria del credito sul prezzo degli immobili, di cui all'art. 2776 c.c., grava sul creditore l'onere di provare che, prima di partecipare alla distribuzione nella quale invoca il privilegio (e non anche prima di aver dispiegato l'azione esecutiva, pure soltanto mediante intervento), è rimasto incapiente nell'esecuzione direttamente proposta ed impossibilitato ad intervenire nelle precedenti esecuzioni (ad esempio, perché il suo credito non era ancora certo, liquido ed esigibile), ovvero che il suo intervento era (o sarebbe) stato superfluo per l'insufficienza del patrimonio mobiliare del debitore a soddisfare il suo credito, anche se privilegiato.
Cass. civ. n. 26101/2016
Ai fini dell'art. 2776 c.c. - il quale dispone che i crediti indicati nell'art. 2752 c.c., aventi privilegio generale sui mobili, nel caso di infruttuosa esecuzione su di essi, siano collocati sussidiariamente sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai creditori chirografari - incombe sul creditore, che chiede la collocazione sussidiaria, l'onere di provare di essere rimasto incapiente nell'esecuzione direttamente promossa e di essere stato impossibilitato ad intervenire nelle precedenti esecuzioni perché il suo credito non era ancora certo, liquido ed esigibile, ovvero che il suo intervento era (o sarebbe) stato superfluo per la insufficienza del patrimonio mobiliare del debitore a soddisfare il suo credito, anche se privilegiato.
Cass. civ. n. 10605/1990
Ai fini dell'esclusione della capacità di donare (art. 774) e della annullabilità di donazione fatta da soggetto incapace (art. 776 c.c.) deve escludersi la equiparazione della condizione e situazione giuridica dell'inabilitato a quella di colui nei cui confronti sia stato soltanto promosso il giudizio di inabilitazione anteriormente al compimento dell'atto impugnato, riferendosi le norme in questione, con il termine «inabilitato», soltanto a chi sia stato dichiarato tale con sentenza, come risulta dalla ratio ispiratrice delle norme stesse correlata all esigenza di tutelare con particolare rigore la posizione e gli interessi del donante (e dei suoi eredi e aventi causa) di cui sia stata accertata e dichiarata giudizialmente con la pronunzia di inabilitazione la parziale incapacità di provvedere alla cura dei propri interessi.
Cass. civ. n. 2182/1981
L'art. 2776 c.c., ammettendo la collocazione sussidiaria sul prezzo degli immobili dei crediti assistiti da privilegio mobiliare, non apporta alcuna modifica all'ordine per essi stabilito dalla legge - salva la deroga espressa introdotta dall'art. 10 L. 29 luglio 1975, n. 426, nel secondo comma del nuovo testo dell'articolo predetto - in quanto i crediti assistiti da privilegio mobiliare generale non possono essere soddisfatti con modalità diverse a seconda se essi operino in via principale, ovvero vengano collocati in via sussidiaria sul prezzo degli immobili.