Art. 783 – Codice civile – Donazioni di modico valore

La donazione di modico valore che ha per oggetto beni mobili è valida anche se manca l'atto pubblico [782 c.c.], purché vi sia stata la tradizione [781 c.c.].

La modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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