Art. 2661 – Codice civile – Ulteriori trascrizioni in base allo stesso titolo
Quando si domanda la trascrizione di un acquisto a causa di morte [2660, 2662] e per la stessa successione è stato già trascritto altro acquisto in base allo stesso titolo, basta presentare l'atto di accettazione se si tratta di acquisto a titolo di erede [470, 475, 2648]. Deve essere anche indicata la trascrizione anteriormente eseguita, se si tratta dello stesso ufficio, e, se si tratta di ufficio diverso, deve essere presentato il certificato della trascrizione medesima.
Se chi ha trascritto anteriormente ha presentato un estratto del testamento, alla domanda di nuova trascrizione deve essere allegato, qualora occorra, un altro estratto o la copia dell'intero testamento.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Può riguarda anche te
- Se compri un immobile e pensi che basti il rogito, ti sbagli: senza trascrizione il tuo acquisto può essere superato da chi trascrive prima.
- La trascrizione serve proprio a questo: stabilire chi ha diritto quando più soggetti vantano pretese sullo stesso bene, e la priorità non dipende da chi ha comprato prima, ma da chi ha trascritto prima.
- Chi non trascrive si espone a un rischio concreto: perdere il bene a favore di un terzo in buona fede che ha formalizzato correttamente il proprio acquisto.
- Anche errori formali possono compromettere tutto: una trascrizione imprecisa può farti perdere la tutela che pensavi di avere.