Art. 2648 – Codice civile – Accettazione di eredità e acquisto di legato

Si devono trascrivere l'accettazione dell'eredità [470, 475, 484, 2660] che importi acquisto dei diritti enunciati nei numeri 1, 2 e 4 dell'articolo 2643 o liberazione dai medesimi e l'acquisto del legato [649] che abbia lo stesso oggetto [507, 509].

La trascrizione dell'accettazione dell'eredità si opera in base alla dichiarazione del chiamato all'eredità, contenuta in un atto pubblico [475, 2699] ovvero in una scrittura privata con sottoscrizione autenticata [2703] o accertata giudizialmente [220 c.p.c.].

Se il chiamato ha compiuto uno degli atti che importano accettazione tacita dell'eredità [476], si può richiedere la trascrizione sulla base di quell'atto, qualora esso risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente [2650, 2652 n. 6, 2657, 2685; 225 disp. att., 228 disp. att.].

La trascrizione dell'acquisto del legato si opera sulla base di un estratto autentico del testamento.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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