Art. 2660 – Codice civile – Trascrizione degli acquisti a causa di morte
Chi domanda la trascrizione di un acquisto a causa di morte, deve presentare, oltre l'atto indicato dall'articolo 2648, il certificato di morte dell'autore della successione e una copia o un estratto autentico del testamento, se l'acquisto segue in base ad esso.
Deve anche presentare una nota in doppio originale con le seguenti indicazioni [2665]:
1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita dell'erede o legatario e del defunto;
2) la data di morte;
3) se la successione è devoluta per legge [565], il vincolo che univa all'autore il chiamato e la quota a questo spettante;
4) se la successione è devoluta per testamento, la forma e la data del medesimo, il nome del pubblico ufficiale che l'ha ricevuto o che l'ha in deposito;
5) la natura e la situazione dei beni con le indicazioni richieste dall'articolo 2826;
6) la condizione o il termine, qualora siano apposti alla disposizione testamentaria, salvo il caso contemplato dal secondo comma del precedente articolo, nonché la sostituzione fidecommissaria, qualora sia stata disposta a norma dell'articolo 692 [2662].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
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- Se compri un immobile e pensi che basti il rogito, ti sbagli: senza trascrizione il tuo acquisto può essere superato da chi trascrive prima.
- La trascrizione serve proprio a questo: stabilire chi ha diritto quando più soggetti vantano pretese sullo stesso bene, e la priorità non dipende da chi ha comprato prima, ma da chi ha trascritto prima.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 20736/2025
L'annotazione della sentenza richiede, per poter svolgere la sua tipica funzione pubblicitaria, che la redazione della relativa nota rispetti le norme che disciplinano la nota di trascrizione, pur con le specificità peculiari derivanti dalla natura accessoria della formalità in oggetto, con la conseguenza che non è richiesta ai fini costitutivi dell'atto la descrizione dei beni, se non allo scopo eventuale di restringere e limitare l'efficacia della vicenda demolitiva dell'atto trascritto solo ad alcuni beni rispetto a quelli precedentemente oggetto di trasferimento; ne consegue, pertanto, che, in quest'ultimo caso, la nota deve essere redatta con modalità tali da consentire di individuare, senza possibilità di equivoci ed incertezze, le persone, i beni e il rapporto giuridico cui si riferisce la sentenza annotata, il cui accertamento è riservato al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, se non nei circoscritti limiti della nuova formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Cass. civ. n. 1649/2017
Il testamento - olografo o pubblico che sia - non deve necessariamente contenere, a pena di nullità, le indicazioni catastali e di configurazione degli immobili cui si riferisce, essendo invece sufficiente, per la validità dell'atto, che tali beni siano comunque identificabili senza possibilità di confusioni, salva la necessità - non attinente, peraltro, ad un requisito di regolarità e validità del testamento - che gli eredi, in sede di denuncia di successione e di trascrizione del testamento medesimo, indichino specificamente gli immobili predetti, menzionandone dati catastali, confinazioni ed altro.
Cass. civ. n. 1048/1995
Il diritto reale d'uso o di usufrutto del legatario non è opponibile al terzo acquirente dell'immobile (nella specie, aggiudicatario in seguito ad espropriazione immobiliare nei confronti dell'erede) se non risulti dalla nota di trascrizione del testamento, atteso che nel vigente sistema pubblicitario, la trascrizione dell'atto si effettua mediante l'inserzione nel pubblico registro della relativa nota, costituita da un estratto dei titoli, da presentare al conservatore in duplice originale, e che per stabilire, quindi, se ed in quali limiti un determinato atto trascritto sia opponibile ai terzi, deve aversi riguardo esclusivamente al contenuto della nota di trascrizione, senza potersi attingere elementi dai titoli presentati e depositati con la nota stessa, né, tanto meno, da altri atti cui tali titoli si riferiscono o da notizie e dati estranei alla menzionata nota.