Art. 470 – Codice civile – Accettazione pura e semplice e accettazione col beneficio d’inventario

L'eredità può essere accettata puramente e semplicemente [475, 476 c.c.] o col beneficio d'inventario [484 ss. c.c.].

L'accettazione col beneficio d'inventario può farsi nonostante qualunque divieto del testatore [634 c.c.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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