Art. 2665 – Codice civile – Omissioni o inesattezze nelle note
L'omissione o l'inesattezza di alcuna delle indicazioni richieste nelle note menzionate negli articoli 2659 e 2660 non nuoce alla validità della trascrizione, eccetto che induca incertezza sulle persone, sul bene o sul rapporto giuridico a cui si riferisce l'atto o, rispettivamente, la sentenza o la domanda [2652, 2841].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 11213/2024
Per stabilire se e in quali limiti un determinato atto relativo a beni immobili sia opponibile ai terzi, deve aversi riguardo esclusivamente al contenuto della nota di trascrizione, dovendo le indicazioni riportate nella nota stessa consentire di individuare, senza possibilità di equivoci ed incertezze, gli estremi essenziali del negozio ed i beni ai quali esso si riferisce, senza necessità di esaminare anche il contenuto del titolo che, insieme con la menzionata nota, viene depositato presso la conservatoria dei registri immobiliari.(Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva qualificato come autosufficiente una nota di trascrizione avente ad oggetto la domanda di impugnazione di testamento per lesione di legittima, ritenendola riferita all'intero patrimonio immobiliare compreso nell'asse ereditario relitto del de cuius pur in difetto di alcun elemento idoneo ad individuarne con certezza i cespiti inclusi).
Cass. civ. n. 28694/2023
Qualora un contratto di compravendita di un fondo contenga un'ulteriore convenzione, costitutiva di un diritto di servitù in favore dell'immobile alienato ed a carico di altro fondo di proprietà del venditore, agli effetti dell'art. 17, comma 3, della l. n. 52 del 1985, è necessario presentare distinte note di trascrizione per il negozio di trasferimento della proprietà e per la convenzione di costituzione della servitù, né rileva, ai fini della opponibilità della servitù ai terzi, la menzione del relativo titolo contrattuale nel quadro D della nota di trascrizione della vendita, trattandosi di inesattezza che induce incertezza sul rapporto giuridico a cui si riferisce l'atto.
Cass. civ. n. 7680/2019
Il principio per il quale l'indagine circa la validità della trascrizione deve effettuarsi in base al contenuto complessivo della nota è applicabile soltanto al problema dell'identificazione degli elementi oggettivi della trascrizione, relativi cioè alla cosa cui si riferisce e alla natura del negozio compiuto, mentre il medesimo principio non può valere, in genere, per quanto si riferisce all'elemento soggettivo, che attiene alla modalità stessa della ricerca, costituente un "prius" nel processo logico di accertamento dell'esistenza e della validità della trascrizione. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 28/06/2014).
Cass. civ. n. 20543/2019
In tema di trascrizione, ai sensi dell'art. 2665 c.c. l'omessa indicazione dei dati catastali degli immobili - e a "fortiori" l'indicazione di dati catastali non corretti - determina l'invalidità della relativa nota di trascrizione solo se induca incertezza sui soggetti, sui beni o sul rapporto cui essa inerisce e sempre che non sia consentito individuare, senza possibilità di equivoci, gli elementi essenziali del contratto.
Cass. civ. n. 13543/2018
In forza dell'art. 2665 c.c. non ogni omissione od inesattezza nella nota di trascrizione determina l'invalidità della trascrizione stessa, ma solo quelle che ingenerano incertezze sulle persone, sul bene e sulla natura giuridica dell'atto; e l'accertamento dell'esistenza dello stato di incertezza, soprattutto ove incentrato sulla ritenuta idoneità dell'univocità del riferimento ritraibile dal codice fiscale, costituisce giudizio di fatto insindacabile in Cassazione se immune da vizi logici e giuridici e sorretto da congrua motivazione.
Cass. civ. n. 12835/2014
Nella ipotesi di trascrizione in cui sia indicato erroneamente il soggetto a carico del quale è effettuata, gli effetti della assoluta incertezza sulla identità del proprietario dei beni ricadono sulla parte tenuta alla presentazione della nota di trascrizione; né assume efficacia il rimedio della correzione della trascrizione, cui si sia successivamente provveduto mediante il procedimento di correzione materiale dell'errore, perché, pur considerando l'efficacia retroattiva della sentenza, si sovvertirebbe comunque l'esigenza di certezza che regola il regime delle trascrizioni, con irragionevole sacrificio di chi, esaminando i registri immobiliari, abbia fatto affidamento sulla situazione di libertà del bene.
Cass. civ. n. 14440/2013
In tema di trascrizione, l'inesattezza nella nota di cui all'art. 2659 cod. civ. dell'indicazione della data di nascita del dante causa di un trasferimento immobiliare, con conseguente annotazione del titolo nel conto di diverso soggetto, determinando incertezza sulla persona a cui si riferisce l'atto, nuoce, ai sensi dell'art. 2665 cod. civ., alla validità della trascrizione stessa, da considerarsi, in concreto, occulta ai terzi, i quali non sono posti in grado, secondo gli ordinari criteri nominativi di tenuta di registri immobiliari, di conoscere l'esistenza di tale atto.
Cass. civ. n. 21758/2012
In tema di trascrizione, al fine di stabilire se ed in quali limiti un determinato atto sia opponibile ai terzi, deve aversi riguardo esclusivo al contenuto della nota di trascrizione, unico strumento funzionale, "ex lege", alla conoscenza, per gli interessati, del contenuto, dell'oggetto e del destinatario dell'atto. Ciò posto, a mente dell'art. 2665 c.c., è da ritenersi causa di invalidità della nota "de qua" non ogni generica omissione od inesattezza, ma soltanto la erronea indicazione inducente incertezza sulle persone, sul bene o sul rapporto giuridico cui l'atto si riferisce. (Nel caso di specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che l'indicazione della partita IVA in luogo del codice fiscale, restando corretta l'indicazione della ragione sociale e della sede nella nota di trascrizione, non comporta alcuna invalidità di questa, ma una semplice inesattezza).
Cass. civ. n. 8460/2006
In tema di trascrizione, ai sensi dell'art. 2665 c.c. l'omessa indicazione dei dati catastali degli immobili non determina l'invalidità della relativa nota di trascrizione, atteso che l'eventuale carenza di detti estremi non assume rilievo se non induce incertezza sui soggetti, sui beni o sul rapporto cui essa inerisce e sia, per contro, consentito di individuare senza possibilità di equivoci gli elementi essenziali del contratto.
Cass. civ. n. 1942/1998
... Non è inficiata da alcun vizio di validità la nota che, tra l'altro, contenga una erronea indicazione della sede della persona giuridica acquirente, poiché, a mente dell'art. 2665 c.c., è da ritenersi causa di invalidità della nota de qua non ogni generica omissione od inesattezza, ma soltanto la erronea indicazione inducente incertezza sulle persone, sul bene o sul rapporto giuridico cui l'atto si riferisce. (La S.C. ha avuto modo di sancire il principio di diritto di cui in massima con riferimento ad una peculiare vicenda che aveva visto il giudice di merito rigettare la richiesta di declaratoria di invalidità di una nota di trascrizione relativa all'alienazione di un immobile in favore di un società - per erronea indicazione della sua sede sociale - che non aveva proceduto all'interpello di legge nei confronti del precedente conduttore del bene - violandone il diritto di prelazione - il quale, per effetto di tale, erronea indicazione, non avendo potuto notificare tempestivamente all'acquirente il suo intendimento di esercitare il diritto di riscatto ex artt. 38 e 39 della legge sull'equo canone, aveva invocato, appunto, tale declaratoria di invalidità).
Cass. civ. n. 158/1981
Ai fini della validità della trascrizione, non solo non possono richiedersi indicazioni diverse da quelle espressamente richieste dagli artt. 2659 e 2660 c.c., ma deve altresì ritenersi sufficiente, a norma dell'art. 2665 c.c., che le indicazioni riportate nella nota consentano di individuare - senza incertezza e secondo un apprezzamento riservato al giudice del merito - gli elementi essenziali del titolo, e in particolare i soggetti e l'oggetto a cui esso si riferisce, l'essenza e la natura della situazione giuridica che si è inteso o si intende costituire. Non può pertanto ritenersi necessaria, per la validità della trascrizione di una domanda giudiziale, la specifica indicazione nella nota anche degli estremi di eventuali atti da cui deriverebbe il titolo dedotto nella domanda a fondamento della pretesa. E sufficiente infatti che la nota di trascrizione contenga, oltre ai dati soggettivi richiesti dalla norma, la completa indicazione della domanda formulata con l'atto di citazione (vedi artt. 2658, secondo comma, e 2659 n. 2 c.c.) con le dovute precisazioni in ordine alla natura ed alla situazione del bene, sì che gli interessati siano posti in grado di apprendere l'esistenza di una determinata pretesa di taluno nei confronti di un bene esattamente individuato e che resti esclusa ogni incertezza sulle persone, sul bene e sul rapporto giuridico al quale la domanda si riferisce.
Cass. civ. n. 2671/1980
La convalida del sequestro conservativo immobiliare autorizzato in corso di causa presuppone il semplice controllo formale della tempestiva trascrizione del provvedimento cautelare nella conservatoria dei registri immobiliari del luogo dei beni sequestrati, nonché la comunicazione della relativa notizia al sequestrato, avvenendo l'esecuzione del sequestro a cura e sotto la responsabilità esclusiva del creditore sequestrante, salvo, per quanto concerne la trascrizione, l'obbligo del conservatore di verificare, nei limiti di cui all'art. 2674 c.c., l'osservanza degli specifici adempimenti richiesti dalla legge. Pertanto, ancorché avvenuta con sentenza passata in giudicato, detta convalida, non riguardando le specifiche modalità formali della trascrizione del provvedimento cautelare, non può essere utilmente addotta come elemento a sostegno della tesi della validità della trascrizione del sequestro (in relazione all'art. 2665 c.c.) nella controversia successivamente insorta tra creditori sequestranti e terzi aventi causa dal debitore sequestrato.
Cass. civ. n. 2851/1974
Nel caso di divergenza tra il contenuto della nota di trascrizione e il titolo derivativo, nel senso che la nota non ha riprodotto esattamente gli estremi dell'atto cui esso si riporta, ma ha richiamato un titolo insussistente dal punto di vista sostanziale, prevale nei confronti dei terzi il contenuto dell'atto o titolo che della nota rappresenta la indispensabile base. (Nella specie, era stata proposta opposizione ad esecuzione immobiliare eseguita su di un immobile risultante dalla nota trascritta per due terzi di proprietà dell'opponente, sostenendosi che in base al titolo trascritto i debitori esecutati erano semplici usufruttuari mentre l'opponente era nudo proprietario dell'immobile pignorato. La S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva respinto l'opposizione affermando che nei confronti dei creditori procedenti faceva stato il contenuto della nota di trascrizione, ed ha enunciato il principio di cui in massima).