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Art. 2666 — Limiti soggettivi dell’efficacia della trascrizione

Art. 2666 — Limiti soggettivi dell’efficacia della trascrizione

La trascrizione, da chiunque si faccia, giova a tutti coloro che vi hanno interesse [ 2644; 100 c.p.c. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 65/1993

La risoluzione della locazione finanziaria, per inadempimento dell’utilizzatore, non si estende alle prestazioni già eseguite, in base alle previsioni dell’art. 1458, primo comma, c.c. in tema di contratti ad esecuzione continuata e periodica ove si tratti di leasing cosiddetto di godimento, pattuito con funzione di finanziamento, rispetto a beni non idonei a conservare un apprezzabile valore residuale alla scadenza del rapporto (con conseguenziale marginalità dell’eventuale opzione), e dietro canoni che configurano esclusivamente il corrispettivo dell’uso dei beni stessi. La risoluzione medesima, invece, si sottrae a dette previsioni, e resta soggetta all’applicazione in via analogica delle disposizioni fissate dall’art. 1526 c.c. con riguardo alla vendita con riserva della proprietà, ove si tratti di leasing cosiddetto traslativo, pattuito con riferimento a beni atti a conservare a quella scadenza un valore residuo superiore all’importo convenuto per l’opzione, e dietro canoni che scontano anche una quota del prezzo in previsione del successivo acquisto (rispetto a cui la concessione in godimento assume funzione strumentale).

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Cass. civ. n. 160/1977

L’esercizio di attività corrispondenti ad un diritto reale limitato (nella specie, servitù), da parte di chi abbia acquistato tale diritto con atto valido non trascritto, diviene lesivo dell’altrui diritto poziore e, perciò comporta responsabilità ai sensi dell’art. 2043 c.c., dal momento in cui il bene immobile, su cui esso si esplica, venga trasferito ad un terzo con atto prevalente, perché trascritto, non enunciante il precedente atto traslativo-costitutivo. Nell’ipotesi, è ravvisabile una condotta omissiva quanto meno colposa del primo acquirente che, invece di provvedere egli stesso alla trascrizione dell’atto del proprio acquisto, abbia confidato nell’impegno dell’alienante di comunicare l’alienazione al successivo acquirente dell’immobile, assumendo con ciò a suo rischio e pericolo l’eventualità — prevedibile con la comune diligenza — che l’alienante non tenga fede a tale impegno.

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